Cassazione Penale, Sentenza n. 18839/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Dopo il decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza (tasso >0,8 e <=1,5 g/l, art. 186 c. 2 lett. b) c.d.s., con aggravante ex comma 2-sexies) Romeo Giovanni, avendo espressamente rinunciato all'opposizione, ha chiesto ai sensi dell'art. 459, comma 1-ter, c.p.p. la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, indicando la Parrocchia Santa Maria della Candelora (ente di volontariato convenzionato) e un programma predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna per attività di manutenzione e servizio presso una mensa sociale per 6 ore settimanali. Il GIP ha respinto l'istanza ritenendo che l'ente non fosse abilitato per la specifica tipologia di reato e che le attività prospettate fossero meramente esecutive e prive di contenuto formativo e di sensibilizzazione in materia di sicurezza ed educazione stradale. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione sostenendo che il giudice aveva richiesto requisiti non previsti dalla legge, che l'art. 186 c.9-bis permetterebbe attività anche presso enti di assistenza sociale/volontariato e che, ritenuto inidoneo il programma, il giudice avrebbe dovuto sollecitarne la rimodulazione invece di arrestare il subprocedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31 al comma 1-ter dell'art. 459 c.p.p., l'istanza di sostituzione può essere proposta "anche senza formulare l'atto di opposizione" e può essere cumulata con l'opposizione "congiuntamente o successivamente"; conseguentemente il rigetto dell'istanza, in assenza di opposizione tempestiva, non è autonomamente impugnabile per cassazione. La Corte ha escluso l'estensione analogica dell'art. 461 c.p.p. comma 6 (ricorso per cassazione contro l'ordinanza di inammissibilità dell'opposizione) al rigetto dell'istanza di sostituzione, ritenendo caduto il presupposto che giustificava precedenti aperture interpretative (la precedente compressione del diritto di difesa). Ha inoltre respinto la qualificazione del provvedimento come atto "abnorme": il rigetto è atto tipico disciplinato dall'art. 459 comma 1-ter e non determina stasi del procedimento. Per tali ragioni la Corte non è entrata nel merito della valutazione sulla idoneità dell'ente o del programma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, salvo esclusione della condanna alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen.
"anche senza formulare l'atto di opposizione"; "in difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta e, se non è stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto"
La Corte interpreta la novella del 2024 nel senso che l'istanza di sostituzione e l'opposizione sono cumulabili; il rigetto dell'istanza senza opposizione non è autonomamente impugnabile per cassazione
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (introduzione comma)
Ha introdotto l'art. 459 c.1-ter originario che consentiva la sostituzione "senza formulare l'atto di opposizione"; la successiva modifica del 2024 ne ha cambiato gli effetti
d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (correttivo)
Ha modificato l'art. 459 c.1-ter sostituendo la formula e prevedendo espressamente la compatibilità tra istanza di sostituzione e opposizione, eliminando la compressione difensiva precedente
art. 186, cod. strada (commi 2, 2-sexies e 9-bis)
Norma sostanziale relativa alla guida in stato di ebbrezza; il ricorso riguardava un decreto per reato ai sensi del comma 2 (tasso >0,8 <=1,5) con aggravante ex 2-sexies; il ricorrente ha invocato il comma 9-bis (possibilità di attività anche presso enti di assistenza/volontariato), ma la Corte non ha deciso sul punto per inammissibilità dell'impugnazione
art. 461, comma 6, cod. proc. pen.
"contro l'ordinanza di inammissibilità dell'opposizione è ammesso il ricorso per cassazione"
La Corte esclude che tale rimedio possa essere esteso analogicamente al rigetto dell'istanza di sostituzione nel vigente regime normativo, diverso da quello precedente
art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
Principio di tassatività delle impugnazioni: sono ammesse solo le impugnazioni previste espressamente dalla legge; l'art. 459 c.1-ter non prevede un autonomo mezzo di impugnazione avverso il rigetto dell'istanza
Massime di principio
- Dopo la modifica del 2024 all'art. 459 c.p.p., la richiesta di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità può essere presentata anche senza rinunciare all'opposizione; per preservare la possibilità di riesame giudiziale in caso di rigetto è prudente proporre l'opposizione congiuntamente o successivamente all'istanza.
- Il rigetto dell'istanza di sostituzione, se non accompagnato da opposizione tempestiva, non è autonomamente impugnabile in Cassazione: il rimedio per contestare la valutazione del giudice deve essere esercitato nel giudizio di opposizione.
- La valutazione del GIP sull'idoneità dell'ente designato e sulla coerenza del programma (es. necessità di contenuto formativo/rieducativo pertinente al reato) rientra nelle sue competenze; se il giudice ritiene il programma inadeguato, il rimedio è attivare l'opposizione e proporre la rimodulazione nel successivo giudizio.
- La qualificazione di un provvedimento come "abnorme" richiede che esso sia strutturalmente estraneo all'ordinamento o produca una stasi irrimediabile del procedimento; la mera illegittimità o discrepanza valutativa non è sufficiente a sottrarre la regola della tassatività delle impugnazioni.
- Nel caso di reati connessi alla sicurezza stradale (es. guida in stato di ebbrezza) è opportuno che il programma di lavoro di pubblica utilità contenga elementi formativi e di sensibilizzazione specifici (educazione stradale, prevenzione) o che l'ente sia espressamente ammesso per quella finalità, per ridurre il rischio di rigetto.
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