Cassazione Civile, Ordinanza n. 32648/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La pronuncia riguarda un procedimento di correzione di errore materiale avente ad oggetto l'ordinanza della Corte di cassazione n. 9450/2023, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'avvocato contro la decisione del giudice di pace di rigetto della domanda di pagamento del compenso professionale per difesa d'ufficio in un processo penale. Nel provvedimento originario la Corte aveva anche dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Il ricorrente ha chiesto la correzione di tale parte della decisione, evidenziando che i procedimenti per il recupero dei crediti professionali per la difesa d'ufficio sono esenti da imposte ai sensi dell'art. 32, comma 1, disp. att. c.p.p., come sostituito dall'art. 17 l. n. 60/2001, e quindi non poteva essere affermata la debenza del raddoppio del contributo unificato. La Corte ha ravvisato l'errore materiale e ha disposto la correzione dell'ordinanza precedente.
La decisione
La Corte ha accolto il procedimento di correzione dell'errore materiale e ha rettificato l'ordinanza n. 9450/2023. In particolare, ha sostituito la motivazione nella parte in cui affermava la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, precisando invece che tali condizioni non sussistono perché il procedimento è esente dal contributo ai sensi dell'art. 32, comma 1, disp. att. c.p.p. Ha inoltre eliminato dal dispositivo della precedente ordinanza la statuizione sul raddoppio del contributo unificato. La correzione è stata effettuata ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
"sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
La Corte precisa che la previsione del raddoppio del contributo unificato non va applicata quando il procedimento è esente per legge dal pagamento del contributo stesso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
"pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis"
È il parametro ordinario dell'ulteriore importo dovuto in caso di declaratoria di inammissibilità, ma non opera se il procedimento è esente dal contributo.
art. 32, comma 1, disp. att. c.p.p.
"le procedure per il recupero dei crediti professionali per la difesa di ufficio... sono esenti da imposte"
La Corte afferma che i procedimenti di recupero dei compensi per la difesa d'ufficio sono esenti da imposte e, per conseguenza, non è dovuto il contributo unificato né il relativo raddoppio.
"come sostituito dall'art. 17 della legge n. 60/2001"
La norma è richiamata come fonte della disciplina dell'esenzione fiscale delle procedure per il recupero dei crediti professionali di difesa d'ufficio.
"visto l'art. 391 bis c.p.c."
È la base processuale del procedimento di correzione dell'errore materiale su provvedimento della Corte di cassazione.
Cass. SU n. 4315/2020
"arg. ex Cass. SU n. 4315/2020"
È richiamata a sostegno dell'affermazione che il giudice deve considerarsi edotto dell'esenzione prevista per legge e quindi non può attestare la debenza del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nei procedimenti espressamente esenti per legge dal pagamento del contributo unificato, non può essere disposta né attestata la debenza dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- Quando una statuizione sul contributo unificato sia contenuta per errore materiale in un provvedimento della Corte di cassazione, è esperibile la correzione ex art. 391-bis c.p.c. per eliminare l'indicazione erronea.
- L'esenzione fiscale prevista per le procedure di recupero dei crediti professionali per la difesa d'ufficio incide anche sulla disciplina del contributo unificato, escludendone l'applicazione e ogni conseguenza accessoria automatica.
- Il giudice deve considerare d'ufficio le ipotesi legali di esenzione dal contributo unificato, senza poter presupporre la debenza del relativo raddoppio quando il procedimento rientri in una categoria sottratta al tributo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32612/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_civile · 15 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32620/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_civile · 15 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32621/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_civile · 15 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32628/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_civile · 15 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32631/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_civile · 15 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32632/2025 del 15/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →