LEGGE 6 marzo 2001, n. 60
Disposizioni in materia di difesa d'ufficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica il codice di procedura penale (art.97,102,108,369 e norme di attuazione) istituendo presso gli ordini forensi uffici centralizzati per gli elenchi dei difensori d'ufficio, criteri di rotazione, turni di reperibilità e criteri di nomina basati su competenza e prossimità. Prevede obblighi informativi all'indagato, termini minimi per il nuovo difensore (di norma 7 giorni, minimo 24 ore in urgenza), requisiti formativi/idoneità per l'iscrizione e regole sul compenso e recupero crediti. Nessun limite temporale di applicabilità specificato.
Organizzazione e norme per la difesa d'ufficio nel processo penale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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