Cassazione Penale, Sentenza n. 10355/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva annullato il provvedimento del Tribunale di Catanzaro (15/7/2021) che aveva disposto il sequestro dei beni riconducibili ad Antonio e Nicolai Saraco (anche se intestati a terzi). Il Procuratore generale deduceva: (1) incompetenza a decidere in appello perché, a suo dire, il rimedio contro provvedimenti di sequestro sarebbe l'opposizione/incidente di esecuzione; (2) errore nel ritenere che il Tribunale non potesse disporre un nuovo sequestro in presenza di una precedente proposta/procedimento di prevenzione (si sosteneva che la perdita di efficacia del precedente sequestro non osterebbe a un nuovo sequestro); (3) vizio procedurale per avere il Tribunale collegiale adottato un sequestro urgente senza la convalida prevista (si contestava l'irregolarità della procedura e la mancata convalida da parte del presidente nei termini).
La decisione
Il ricorso del Procuratore generale è stato ritenuto infondato. La Corte di legittimità ha confermato che: (i) a seguito della modifica introdotta dall'art.6 L.161/2017 l'impugnazione dei provvedimenti di sequestro del Tribunale è esperibile mediante ricorso in appello; (ii) opera, nelle misure di prevenzione, il principio di preclusione: un secondo provvedimento di sequestro che riproduca la stessa domanda e gli stessi elementi del primo procedimento non può essere eseguito (salvo emergere elementi nuovi), sicché il secondo sequestro disposto dal Tribunale è stato annullato; (iii) quanto al profilo procedurale, il sequestro urgente deve essere disposto dal presidente e convalidato entro 30 giorni: il ricorso ha rilevato irregolarità della procedura collegiale senza convalida, con esclusiva incidenza sul bene sequestrato a Nicolai (per i beni di Antonio la questione si è ritenuta assorbita). In conclusione la sentenza impugnata è confermata nel senso che il secondo sequestro è illegittimo e quindi annullato.
Norme richiamate
D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 (codice antimafia) art. 27
L'art. 27, alla luce della modifica introdotta dall'art. 6 della L.161/2017, consente il ricorso in appello avverso i provvedimenti con cui il Tribunale applica, nega o revoca il sequestro; quindi i provvedimenti di sequestro non sono più impugnabili esclusivamente mediante incidente di esecuzione
D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 art. 20
Attribuisce al Tribunale il potere di adottare d'ufficio le misure di prevenzione nell'ambito del relativo procedimento già instaurato; ma tale potere si applica quando il procedimento è già in corso e non può giustificare l'adozione di provvedimenti urgenti collegiali in una fase preliminare priva di contraddittorio
D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 art. 22
Regola il sequestro in caso d'urgenza: il sequestro urgente deve essere disposto dal presidente e necessita di convalida entro 30 giorni; la mancata osservanza di tale procedura può rendere irregolare il provvedimento
D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 art. 24
Disciplina la confisca ex art. 24; è richiamato nel quadro dell'iter procedimentale di prevenzione e nella valutazione della non condizione dell'esistenza del sequestro per l'applicazione della confisca definitiva
Ha modificato il sistema delle impugnazioni in materia di misure di prevenzione prevedendo l'appellabilità dei provvedimenti di sequestro, superando la giurisprudenza che riteneva applicabile soltanto l'opposizione in forma di incidente di esecuzione
L. 31/5/1956 n. 575 art. 2
Richiamata come normativa di riferimento sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali; la Corte valuta la compatibilità e le regole di impugnazione nel contesto del codice antimafia
Codice di procedura penale art. 666
Norma sull'incidente di esecuzione/opposizione a provvedimenti esecutivi; la Corte distingue tra i casi in cui resta l'incidente di esecuzione e quelli in cui, per espressa norma del codice antimafia e sue modifiche, l'appello è il rimedio esperibile
Codice di procedura penale art. 568
Rinvio alle norme ordinarie sulle impugnazioni e alla esclusione di impugnabilità per taluni provvedimenti incidentali se non specificamente previsti; utile per delimitare l'ambito di applicazione dell'incidente di esecuzione rispetto all'appello
D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 art. 10 e art. 7 comma 9 (richiami interpretativi)
Richiami al complesso sistema procedurale delle misure di prevenzione, alla disciplina delle impugnazioni e al rinvio alle norme sul procedimento incidentale; utilizzati per distinguere quali provvedimenti siano appellabili e quali soggetti all'incidente di esecuzione
Massime di principio
- Dopo la L.161/2017 i provvedimenti di sequestro adottati dal Tribunale nell'ambito delle misure di prevenzione sono impugnabili tramite ricorso in appello e non soltanto mediante incidente di esecuzione/opposizione
- Opera il principio di preclusione nelle misure di prevenzione: non è consentito emettere e eseguire un secondo provvedimento di sequestro che riproduca la stessa domanda e i medesimi elementi del primo procedimento; il secondo provvedimento è illegittimo salvo che emergano elementi nuovi e significativi
- La perdita di efficacia formale di un precedente sequestro (es. per decorso del termine) non estingue automaticamente il procedimento di prevenzione né legittima, di per sé, una nuova richiesta identica fondata sui medesimi elementi
- Il sequestro d'urgenza deve essere disposto dal presidente e convalidato entro 30 giorni: l'adozione del provvedimento da parte di un collegio senza la prevista convalida costituisce un'irregolarità rilevante con effetto sulla validità del sequestro
- L'incidente di esecuzione resta il rimedio esperibile per le decisioni incidentali non espressamente contemplate come appellabili dal codice antimafia; occorre quindi distinguere caso per caso quali provvedimenti rientrano nell'appello e quali nell'incidente
- Quando si valuta la legittimità di un nuovo provvedimento cautelare in materia di prevenzione occorre sempre verificare la sovrapposizione degli elementi fattuali e giuridici con procedimenti anteriori e cercare elementi nuovi che giustifichino una riapertura o una nuova misura
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10088/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10091/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10092/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10093/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10094/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10095/2023 del 10/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →