Cassazione Civile, Ordinanza n. 23502/2021 del 26/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e di occupazione nell'ambito della procedura espropriativa connessa all'emergenza terremoto del maggio 2012. La Corte d'appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dall'autorità espropriante perché depositata prima del decorso di 30 giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima, ritenendo quel termine di natura preclusiva. I ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 27, comma 2, e 54 del d.P.R. n. 327/2001, sostenendo che il termine di 30 giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima ha natura dilatoria e non è assistito da espressa sanzione di inammissibilità; pertanto la sua inosservanza non poteva determinare improcedibilità o inammissibilità dell'opposizione. Dalla ricostruzione dei fatti emerge inoltre che i decreti di esproprio erano stati emanati prima della determinazione definitiva dell'indennità e che la relazione tecnica era stata depositata e comunicata agli espropriati prima del ricorso in opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha cassato l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna e ha rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito si fonda sull'erronea qualificazione, da parte del giudice di appello, del termine di 30 giorni di cui all'art. 27, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 come termine perentorio, mentre esso ha natura dilatoria nella fase antecedente alla determinazione definitiva dell'indennità; dopo il decreto di esproprio opera invece il diverso termine perentorio di cui all'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011. È stata inoltre rilevata l'estinzione parziale del giudizio nei confronti di alcuni controricorrenti e dell'intimato.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, d.P.R. n. 327/2001
30 giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima
Il termine ha natura dilatoria: serve a consentire agli interessati di esaminare la relazione di stima e decidere se accettarla o opporvisi; la sua violazione non comporta, di per sé, inammissibilità dell'opposizione.
Il comma 1 è letto in coordinamento con l'art. 27, comma 2, come termine dilatorio nella fase antecedente al decreto di esproprio; il comma 2 attiene invece alla diversa ipotesi di opposizione alla stima definitiva ed è collegato a un termine perentorio.
art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011
È il termine perentorio per proporre l'opposizione alla stima definitiva dopo il decreto di esproprio, decorrente dalla notificazione del decreto ablatorio o della relazione di stima se successiva.
art. 21 e ss. d.P.R. n. 327/2001
Richiamati come base del procedimento di determinazione tecnica dell'indennità di esproprio e di occupazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto in cassazione, incentrato sulla violazione di norme processuali relative alla declaratoria di inammissibilità.
Richiamato per qualificare come perentori i termini di decadenza processuale, in contrapposizione al termine dilatorio discusso nella causa.
Indicato come antecedente normativo sostanzialmente riprodotto dall'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011.
Massime di principio
- Nelle opposizioni alla stima dell'indennità di esproprio, il termine di 30 giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima ha funzione meramente dilatoria: non preclude la proposizione dell'azione prima della sua scadenza e non può essere usato per dichiarare inammissibile il ricorso per anticipazione del deposito.
- La distinzione tra fase antecedente e fase successiva al decreto di esproprio è decisiva: prima del provvedimento ablatorio opera il meccanismo di formazione della stima definitiva; dopo il decreto, invece, l'opposizione alla stima è soggetta al distinto termine perentorio di decadenza previsto dalla disciplina processuale vigente.
- La pronuncia di inammissibilità o improponibilità dell'azione non può essere fondata sulla sola inosservanza di un termine che l'ordinamento qualifica come dilatorio, specie quando ciò produrrebbe effetti sostanzialmente preclusivi incompatibili con la struttura della tutela indennitaria.
- Il decreto di esproprio costituisce una condizione dell'azione per la determinazione dell'indennità definitiva: senza di esso non può essere definita in modo stabile la pretesa indennitaria, ma una volta emanato il diritto all'indennizzo diviene azionabile e va determinato con riferimento alla data del trasferimento coattivo.
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