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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25750/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo tre censure: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge e vizi di motivazione riguardo all'elemento oggettivo dell'art. 341-bis c.p., sostenendo che le espressioni ingiuriose non sarebbe state pronunciate in presenza di persone estranee (civili) rispetto ai pubblici ufficiali offesi; 2) violazione di legge e carenza probatoria rispetto all'art. 4 della L. n. 110/1975 (porto o detenzione di arma impropria): l'imputato afferma che il bastone sarebbe stato casualmente rinvenuto e preso al momento dall'esterno della sua abitazione e che il mero impossessamento occasionale non integra il reato; 3) mancanza di motivazione circa l'elemento oggettivo del reato di minaccia (art. 612 c.p.): le frasi pronunciate non avrebbero avuto idoneità a limitare la capacità di autodeterminazione del destinatario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo privo di specificità e ha confermato che le offese erano state pronunciate alla presenza di più persone, tra cui soggetti estranei alla pubblica amministrazione (vicepresidente del Consiglio comunale, responsabile amministrativo, un dipendente comunale e tre consigliere), per cui è soddisfatto l'elemento della pluralità richiesto dall'art. 341-bis c.p.; sul secondo motivo ha condiviso il giudice di primo grado, che aveva ritenuto che il bastone fosse stato prelevato dall'imputato da una fioriera e che, per come emerso dall'istruttoria, molto probabilmente lo stesso fosse stato posato poco prima dall'imputato stesso, sufficiente a integrare la condotta prevista dall'art. 4 L. n. 110/1975; sul terzo motivo ha confermato che le espressioni minacciose "Ti vengo a prendere sotto casa, vengo qui e ti faccio vedere io", pronunciate mentre l'imputato brandiva un bastone, avevano valenza intimidatoria e dunque integravano il reato di minaccia aggravata (art. 612 c.p.), non essendo necessario che la vittima manifesti concretamente lo stato di intimidazione. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 341-bis cod. pen.

    Richiede l'offesa all'onore o al prestigio del pubblico ufficiale avvenuta alla presenza di una pluralità di persone; la Corte ha precisato che non sono computabili, ai fini della pluralità, i soggetti che assistono nello svolgimento delle loro funzioni (personale amministrativo presente per ragioni d'ufficio), mentre contano i civili o pubblici ufficiali presenti non per lo stesso motivo d'ufficio

  • art. 4 L. n. 110/1975

    La norma punisce il porto o la detenzione di arma o strumento atto ad offendere; la Corte ha ritenuto che, alla luce dell'istruttoria (bastone posto poco prima nella fioriera e prelevato dall'imputato), fosse integrato l'elemento materiale della condotta, superando l'argomentazione del mero rinvenimento occasionale

  • art. 612 cod. pen.

    La minaccia richiede la prospettazione di un male ingiusto tale da limitare la libertà psichica della vittima; la Corte ha confermato che le frasi intimidatorie, valutate nel contesto e insieme all'atto materiale (brandire un bastone), hanno sufficiente idoneità intimidatoria anche senza che si dimostri un concreto stato di intimidazione nella vittima

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e possibile sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione per irrogare la sanzione di euro 3.000

  • Corte Cost., 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata dalla Corte per escludere l'esistenza di ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria, ossia per motivare il rifiuto di esonero dal pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) è essenziale la presenza di una pluralità di persone: non si computano ai fini della pluralità i soggetti che assistono l'offesa nello svolgimento delle loro funzioni, mentre rilevano i civili o pubblici ufficiali presenti non per lo stesso motivo d'ufficio.
  • La configurabilità del porto o della detenzione di arma impropria (L. 110/1975, art. 4) non può essere esclusa automaticamente solo perché l'oggetto è stato rinvenuto sul luogo: rilevano le circostanze fattuali (es. come e quando l'oggetto è stato collocato, il comportamento dell'agente e l'immediatezza dell'uso) che possono dimostrare il possesso o l'intenzione di impiego.
  • Per il reato di minaccia (art. 612 c.p.) non è necessario provare che la vittima abbia effettivamente subìto uno stato di intimidazione; è sufficiente che le parole e i comportamenti dell'agente, valutati nel loro contesto concreto (es. brandire un bastone), abbiano oggettiva attitudine a incutere timore e prospettare un male ingiusto.
  • In sede di impugnazione, i motivi generici o privi di specificità sono soggetti a dichiarazione di inammissibilità; inoltre, le motivazioni delle decisioni di primo grado e di appello, quando coerenti e complementari, vanno lette congiuntamente per valutare la congruità della decisione di appello.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), salvo irregolarità che giustifichino l'esonero.

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