Cassazione Civile, Ordinanza n. 02415/2024 del 25/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia trae origine da un'ordinanza-ingiunzione irrogata nei confronti di un privato per una presunta violazione sanzionata in via amministrativa. La sentenza impugnata non è riportata nel dettaglio nel testo, ma il ricorso per cassazione della Provincia investiva la decisione della Corte d'appello che aveva definito la lite sull'ordinanza-ingiunzione. Nel corso del giudizio di cassazione è stato depositato il certificato di morte del destinatario della sanzione, sopravvenuta il 30.6.2023. La Provincia ha proposto ricorso; il controricorrente ha resistito con controricorso, ma la morte della parte privata ha reso rilevante la questione della sopravvenuta estinzione dell'obbligazione sanzionatoria e della cessazione della materia del contendere. Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, ma la Corte ha ritenuto che il decesso del soggetto sanzionato facesse venir meno il rapporto sostanziale oggetto del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria irrogata, in ragione del decesso del destinatario dell'ordinanza-ingiunzione. Ha inoltre escluso ogni regolamentazione delle spese di lite, applicando il principio per cui, in tale ipotesi, ciascuna parte sopporta le proprie spese, e ha precisato che non trova applicazione la disciplina sul raddoppio del contributo unificato. Non è stata quindi adottata una decisione di accoglimento o rigetto sul merito originario della controversia, ma una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
La sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi; la morte dell'autore della violazione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagamento e l'inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione.
Il decesso della parte può essere documentato anche in sede di legittimità mediante produzione documentale, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.
art. 8, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di cessazione della materia del contendere per morte del sanzionato non si applica una regolamentazione delle spese secondo soccombenza; ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie spese.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative pecuniarie, la morte dell'autore della violazione determina l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria, poiché tale debito non si trasmette agli eredi.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche in sede di legittimità quando il fatto sopravvenuto estintivo risulti documentalmente provato.
- Quando il rapporto sostanziale dedotto in giudizio si estingue per morte del sanzionato, non opera la regolazione delle spese secondo i criteri della soccombenza virtuale, dovendosi applicare il principio per cui ciascuna parte sopporta le proprie spese.
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