Cassazione Penale, Ordinanza n. 33315/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto in abitazione e indebito utilizzo di carte di credito, unificati dalla continuazione, con pena complessiva di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore dell'imputato, deduceva vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione alla determinazione degli aumenti di pena per ciascun reato satellite nel regime della continuazione. Il ricorrente sosteneva che la motivazione fosse carente perché non avrebbe distinto e giustificato i singoli aumenti, richiamando il principio delle Sezioni Unite che impone al giudice di calcolare e motivare separatamente gli aumenti per ciascun reato satellite ai sensi dell'art. 81, comma 3, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva indicato puntualmente la misura dei singoli aumenti di pena per i reati in continuazione e li aveva ritenuti di limitata entità e comunque contenuti entro la media edittale. Secondo la Corte, ciò era sufficiente a escludere la denunciata sproporzione sanzionatoria, in coerenza con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di motivazione della continuazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È richiamato come parametro del dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Il giudice che riconosce la continuazione deve determinare l'aumento di pena per i reati satellite e motivarlo; l'obbligo motivazionale è però letto in modo non rigido quando la sentenza renda comprensibile la congruità degli aumenti e il rispetto dei limiti legali.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
È richiamata per escludere la possibilità di non applicare la sanzione pecuniaria in assenza di una specifica assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269
Stabilisce che, nel riconoscere la continuazione, il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena per ciascun reato satellite; l'obbligo motivazionale va valutato in rapporto alla funzione di controllo sulla proporzione degli aumenti e sul divieto di surrettizio cumulo materiale.
Sez. 4, n. 18748 del 04/05/2022, Manganelli, Rv. 283212-01
Ribadisce che l'obbligo di motivazione dell'aumento per continuazione è modulabile e che può essere sufficiente la motivazione sulla congruità dell'aumento quando essa consenta il controllo del rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p.
Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Gentile, Rv. 274361-01
È richiamata a supporto della tesi della mitigazione dell'obbligo di specifica motivazione, ritenendo sufficiente, in determinati casi, il richiamo alla adeguatezza e congruità dell'aumento.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulla pena determinata in continuazione, il controllo di motivazione non richiede necessariamente una giustificazione analitica ultra-dettagliata di ogni singolo aumento, purché la sentenza indichi la misura degli aumenti per i reati satellite e renda verificabile il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p.
- L'obbligo di motivare gli aumenti di pena per la continuazione è soddisfatto quando dalla decisione emerga che il giudice ha evitato un surrettizio cumulo materiale, ha mantenuto gli aumenti entro limiti non sproporzionati e ha consentito di apprezzare la proporzione tra i reati e il trattamento sanzionatorio.
- La censura sulla sproporzione degli aumenti di pena è infondata se la sentenza di merito indica aumenti di entità contenuta e non superiore alla media edittale, potendosi in tal caso desumere una motivazione sufficiente sulla congruità del trattamento sanzionatorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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