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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18520/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 650 c.p., con pena di venti giorni di arresto e concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con l'unico motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, contestando il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sul rilievo che non sarebbero state adeguatamente valutate le modalità della condotta e l'entità del danno o del pericolo prodotto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero meramente riproduttive di questioni già esaminate dai giudici di merito e che la motivazione sul mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. fosse sufficiente, poiché è adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti dalla norma. La Corte territoriale aveva infatti escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della condotta dell'imputato, che all'epoca era già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri fatti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 650 c.p.

    È la norma incriminatrice per la quale è stata confermata la condanna in appello; il testo non specifica ulteriormente la condotta tipica contestata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    È stata invocata come parametro di ricorso per dedurre inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    È stata invocata come parametro di ricorso per dedurre mancanza di motivazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte ribadisce che il diniego della particolare tenuità del fatto è sorretto da motivazione adeguata se indica l'assenza di uno solo dei presupposti richiesti dalla norma.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure già compiutamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • Ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è sufficiente una motivazione che dia conto dell'assenza di anche uno solo dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p., trattandosi di elemento decisivo per negare il beneficio.
  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto può fondarsi anche sulle concrete modalità della condotta e sul contesto personale dell'agente, se tali elementi escludono la lieve offensività richiesta dalla norma.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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