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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27445/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha confermati condannati per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale: 1) denunciano l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Esposito Andrea, ritenute assunte in dibattimento senza le garanzie dovute perché Esposito avrebbe dovuto essere escusso come imputato di reato connesso (art. 210 c.p.p.); 2) censurano l'omesso esame del motivo aggiunto depositato il 13/02/2023 volto a ottenere l'acquisizione della sentenza di patteggiamento di Esposito, documento ritenuto decisivo per sostenere l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni; 3) contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche ritenendo che sarebbero spettate almeno in misura minima per la loro vita precedente e comportamento successivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: anche ammettendo l'ipotesi di inutilizzabilità delle dichiarazioni di Esposito, i ricorrenti non hanno fornito allegazioni concrete e autosufficienti per dimostrarne la decisività rispetto alla decisione di condanna, posto che la sentenza di merito si fondava su plurime evidenze documentali e dichiarative non contestate (libro giornale 2010, cessione di credito, bilancio 2010, intestazione e deleghe sui conti, relazione e verbali del curatore, dichiarazioni di altri testi); le dichiarazioni rese al curatore ai sensi dell'art. 33 L.F. sono utilizzabili e hanno rafforzato il quadro probatorio; il motivo aggiunto è stato correttamente respinto come tardivo in applicazione dell'art. 23-bis L. n.137/2020 e, comunque, non decisivo; il diniego delle attenuanti generiche attiene a valutazione di merito congruamente motivata e non sindacabile in sede di legittimità. Sono state imposte ai ricorrenti le spese processuali e una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale

    art. 63; art. 192; art. 197; art. 210

    Art. 210: disciplina dell'escussione dell'imputato di reato connesso; la Corte osserva che, anche assumendo una violazione, i ricorrenti dovevano dimostrare concretamente la decisività delle dichiarazioni per vederne accolta l'inutilizzabilità. Art. 63 riguarda limiti alla utilizzazione di dichiarazioni rese da determinate categorie, richiamato nel confronto con le dichiarazioni al curatore.

  • Legge fallimentare (L.F.)

    Le dichiarazioni rese al curatore fallimentare ai sensi dell'art. 33 L.F. sono utilizzabili nel processo penale e non ricadono nelle restrizioni di cui all'art. 63, comma 2, c.p.p., perché il curatore non appartiene alle categorie lì indicate.

  • Legge 11 settembre 2020, n. 137

    Stabilisce il termine perentorio per il deposito delle conclusioni e delle memorie in appello (entro il quinto giorno antecedente l'udienza): la Corte ha considerato tardiva la memoria depositata il 13/02/2023 rispetto all'udienza del 15/02/2023.

  • Codice penale

    Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che la valutazione del giudice di merito sulla gravità del fatto e sulla insidiosità della condotta può escludere il rilievo della condotta successiva, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015; Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010; Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017; Sez. 5, n. 46422 del 25/09/2013; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009

    La giurisprudenza richiamata chiarisce i limiti all'utilizzabilità delle dichiarazioni, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, e che la rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale; costituisce parametro per valutare l'assenza di allegazioni concrete sul punto della decisività delle dichiarazioni contestate.

Massime di principio

  • Per censurare in Cassazione l'utilizzabilità di dichiarazioni di terzi bisogna allegare in modo concreto e documentato che la loro esclusione avrebbe inciso in modo significativo sulla decisione: mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Le dichiarazioni rese al curatore fallimentare (art. 33 L.F.) sono generalmente utilizzabili nel processo penale e non sono soggette alle limitazioni previste dall'art. 63 c.p.p.; quindi l'eventuale inutilizzabilità deve essere valutata con attenzione rispetto a quali dichiarazioni sono effettivamente contestate.
  • Documenti o memorie depositati tardivamente in appello possono essere esclusi per violazione dei termini perentori (art. 23-bis L. n.137/2020); è importante rispettare i termini processuali per evitare l'irricevibilità di atti difensivi rilevanti.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e può essere negata se il giudice ritiene gli atti di primo grado sufficienti; il mancato esame motivato di una istanza di rinnovazione non costituisce sempre vizio di motivazione se la Corte spiega l'adeguatezza delle prove già acquisite.
  • La negazione delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di merito che la Cassazione sindaca limitatamente alla congruità e non contraddittorietà della motivazione; la mera enunciazione di comportamenti successivi senza illustrare il loro concreto rilievo non basta a riformare la decisione.

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