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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31254/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva confermato la misura cautelare emessa dal GIP per il reato previsto dall'art. 74 d.P.R. 9/10/1990, n.309 (traffico di stupefacenti). La difesa deduceva carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione: in particolare contestava l'intraneità del Cacia al sodalizio criminale ritenuto operante tra 2018 e 2020, sostenendo che le prove a carico concernessero solo quattro episodi tra ottobre e novembre 2019 e pertanto la condotta sarebbe stata occasionale e non indicativa di "affectio societatis" o di un ruolo stabile e necessario per il sodalizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto si risolvesse in una rivalutazione di merito dei fatti, preclusa in sede di legittimità, e che il Tribunale avesse fornito motivazione congrua circa la sussistenza di gravi indizi: videosorveglianza, localizzazione, intercettazioni, sequestri, arresti in flagranza e dichiarazioni di collaboratori comprovavano il ruolo del ricorrente come fornitore stabile (approvvigionamento, stoccaggio e occultamento di ingenti quantitativi di marijuana) per un periodo apprezzabile (ottobre-novembre 2019) con modalità ripetute. Inoltre il Tribunale aveva correttamente ritenuto non superata la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. in tema di esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    Norma che punisce il traffico di sostanze stupefacenti; la Corte e il giudice di merito hanno ritenuto sussistenti gravi indizi in relazione a tale fattispecie a carico del ricorrente.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento alla 'doppia presunzione' utilizzata dal Tribunale per valutare l'insussistenza di garanzie riguardo alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), presunzione che il giudice ha ritenuto non superata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e motivazione manifestamente illogica); la Corte ha ritenuto che il ricorso non denunciava violazioni specifiche di legge né motivazione manifestamente illogica, ma una rivalutazione di fatto preclusa.

  • Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    Citata in relazione alla possibilità di condanna al pagamento di somme alla Cassa delle Ammende; il giudice ha richiamato il principio pur rilevando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e quantificando comunque una somma equa.

  • Cass. Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013 (Manta)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il fornitore stabile che dimostra volontà e coscienza di contribuire al sodalizio può integrare la partecipazione associativa, qualora il rapporto sia durevole e volto al mantenimento dell'organizzazione.

  • Cass. Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020 (Bellissima)

    Precedente citato a conferma che la costante disponibilità del fornitore al sostegno del sodalizio integra la partecipazione associativa quando sussista la consapevolezza di contribuire al fine comune.

  • Cass. Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019 (Amarante) e Cass. Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021 (Sermone)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che la durata breve dell'osservazione delle condotte non esclude la sussistenza dell'affectio societatis se dagli elementi acquisiti emerge un sistema collaudato e un modus operandi consolidato.

Massime di principio

  • La partecipazione associativa può essere riconosciuta anche quando l’osservazione delle condotte si limiti a un periodo relativamente breve, purché emerga un modus operandi consolidato e rapporti continui e ripetuti che dimostrino "affectio societatis".
  • Il fornitore di sostanze può integrare la fattispecie associativa se la sua disponibilità è stabile, ripetuta e tale da contribuire in modo durevole al mantenimento dell’organizzazione (non serve che la durata sia pluriennale se la prova documenta continuità e quantitativi rilevanti).
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione di merito: i ricorsi che mirano principalmente a rimescolare la valutazione dei fatti senza denunciare specifiche violazioni di legge o una motivazione manifestamente illogica sono inammissibili.
  • Per confermare misure cautelari pesanti il giudice può fondarsi su un quadro indiziario complessivo e convergente (intercettazioni, videosorveglianza, sequestri, dichiarazioni di collaboratori, arresti in flagranza); il giudice di legittimità verifica solo la congruenza e la logicità della motivazione, non i fatti di merito.
  • Le esigenze cautelari (es. pericolo di reiterazione) possono essere ritenute non superate anche in presenza di alcune contestazioni difensive, quando sussista la "doppia presunzione" prevista dalla normativa e questa non venga scalfita da elementi concreti e specifici.

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