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Sentenza

Sentenza del 18/06/2020 n. 11833 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha contestato che la CTR, in sede di rinvio, avesse applicato d'ufficio la continuazione, sebbene la contribuente non l'avesse invocata e ciò avrebbe, secondo il Comune, ampliato il thema decidendum in violazione del divieto di nuove domande o eccezioni in appello. La società, con ricorso incidentale, ha contestato l'applicazione della recidiva tributaria senza che le precedenti violazioni fossero state definitivamente accertate o fossero divenute definitive per mancata impugnazione. La controversia riguardava la rideterminazione delle sanzioni ICI: la CTR aveva disposto una sola sanzione, quantificata nel 150% del tributo, aumentata fino alla metà per recidiva triennale e poi raddoppiata per continuazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale del Comune: la continuazione prevista per violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi è applicabile anche all'ICI e può essere rilevata d'ufficio. Ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale della società, stabilendo che la recidiva può essere riconosciuta solo se la precedente violazione è stata definitivamente accertata dal giudice tributario oppure è divenuta definitiva per mancata impugnazione; la CTR non aveva verificato tale presupposto. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà compiere tale verifica e rideterminare la sanzione attenendosi ai principi di diritto, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del Comune ricorrente principale di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 63, comma 4, e 57, comma 1

    Il Comune invocava queste disposizioni per sostenere che la richiesta di applicare la continuazione fosse nuova e quindi preclusa. La Corte ha respinto la censura: nel caso deciso la continuazione tributaria poteva essere applicata d’ufficio.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 7, comma 3

    Consegue che, per giustificare la recidiva, nel sistema delineato dal del Decreto Legislativo n. 472 del 1992, articolo 7, comma 3, e articolo 12, comma 5, e' necessario, quanto alla azione amministrativa e dunque al rilevo fiscale, che la violazione sia stata definitivamente accertata dal Giudice Tributario, ovvero sia divenuta definitiva per la mancata impugnazione della contestazione della violazione.

    La recidiva tributaria richiede una precedente violazione della stessa indole divenuta definitiva: non basta che sia stata semplicemente contestata. La definitività può derivare da una decisione del giudice tributario oppure dalla mancata impugnazione della contestazione.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12, commi 2, 5 e 6

    L'istituto della continuazione va applicato anche d'ufficio in presenza di violazione della stessa indole commesse in diversi periodi di imposta.

    La continuazione può essere riconosciuta anche d’ufficio per violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi, anche in materia di ICI. È compatibile con la recidiva, ma quest’ultima richiede autonomamente che almeno una precedente violazione sia definitiva; la continuazione, inoltre, è interrotta dalla comunicazione della contestazione, con conseguente distinta valutazione delle violazioni successive.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale o inammissibilità dell’impugnazione, ricorrono le condizioni per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. La Corte ne ha dato atto a carico del Comune, il cui ricorso principale è stato rigettato.

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    La disposizione ha inserito nel D.P.R. n. 115/2002 l’obbligo di dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di esito negativo dell’impugnazione.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni tributarie, la continuazione per violazioni della stessa indole commesse in più periodi d’imposta può essere applicata anche d’ufficio e opera anche per l’ICI; occorre comunque rispettare i limiti del giudizio e le questioni effettivamente sottoposte al giudice.
  • La recidiva tributaria non si fonda sulla sola precedente contestazione: la violazione pregressa deve essere stata definitivamente accertata dal giudice tributario oppure essere divenuta definitiva perché la contestazione non è stata impugnata.
  • Recidiva e continuazione sono astrattamente compatibili, poiché rispondono a finalità diverse: la continuazione comporta un trattamento unitario più favorevole per una pluralità di violazioni, mentre la recidiva valorizza la reiterazione dopo una violazione divenuta definitiva.
  • Quando la recidiva è stata applicata senza accertare la definitività delle violazioni pregresse, la decisione va cassata con rinvio affinché il giudice verifichi tale requisito e ridetermini la sanzione.

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