Cassazione Penale, Sentenza n. 3819/2025 del 29/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa agli arresti domiciliari subiti dal 22/02/2010 al 25/08/2010 in un procedimento per presunta usura (artt. 81, co.2 e 644 c.p.). Il ricorrente censura l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: sostiene che il giudice della riparazione ha dato per accertate condotte e somme (in particolare l'erogazione di euro 7.000 ed ulteriori affermazioni circa pressioni sul denunciante e richiesta del furgone) non contemplate dalla sentenza di assoluzione, e ha fatto uso di elementi di prova "patologicamente inutilizzabili" (documento sequestrato su carta rosa) che erano stati esclusi nel giudizio di cognizione. Il ricorrente deduce quindi vizio apparente della motivazione e illegittima valorizzazione di fatti inesistenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice della riparazione non abbia valorizzato elementi espressamente esclusi dal giudicato di assoluzione: pur non potendo utilizzare il documento dichiarato "patologicamente inutilizzabile", il giudice ha correttamente considerato la denuncia, le intercettazioni e l'assenza di documentazione giustificativa del credito (21 cambiali per complessivi euro 14.700, mancanza di contratto o ricevute) come elementi idonei a dimostrare che il giudice cautelare aveva fondato la misura su gravi indizi. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini dell'annullamento, l'inesattezza secondaria circa la somma di euro 7.000; tale discrepanza non scardina il costrutto logico del provvedimento impugnato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non sono state liquidate spese a carico del Ministero per mancata contestazione puntuale dei motivi.
Norme richiamate
Indica la normativa relativa alla responsabilità penale per concorso di persone; richiamata per il quadro fattuale dell'imputazione originaria (nessuna specifica diversa interpretazione operata dalla Corte nella decisione di cassazione).
Norma sull'usura, che costituiva il capo d'imputazione originale; la Corte ricorda che il tasso usurario non è risultato provato nel giudizio di merito, ma ciò non impedisce al giudice della riparazione di valorizzare altri elementi non esclusi dal giudicato.
Regola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte valuta se le censure indicate dal ricorrente integrano un vizio rilevante ai sensi di tale norma e conclude che le osservazioni sulla discrepanza della somma non costituiscono un vizio idoneo a inficiare l'intero ragionamento del giudice della riparazione.
Prevede la condanna alle spese processuali nel giudizio di cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione per ingiusta detenzione può valutare non solo il contenuto del giudicato di assoluzione, ma anche gli elementi d'indagine di cui disponeva il giudice cautelare, purché tali elementi non siano stati espressamente esclusi nel giudizio di cognizione.
- Un documento dichiarato "patologicamente inutilizzabile" non può essere utilizzato come prova, ma l'inutilizzabilità di quel documento non esclude automaticamente la rilevanza di altri elementi (denuncia, intercettazioni, assenza di titoli scritti) che, presi nel loro complesso, possono giustificare la misura cautelare.
- Incoerenze o imprecisioni marginali nella ricostruzione numerica (es. riferimento a euro 7.000 anziché ad altra somma) non determinano di per sé l'annullamento se la motivazione del giudice della riparazione resta sostenuta da plurimi elementi fattuali e logici.
- Per ottenere la riparazione è necessario dimostrare che la detenzione sia stata fondata su elementi poi espressamente esclusi dal giudicato: la semplice divergenza di valutazione tra giudice cautelare e giudice di merito non è sufficiente.
- La corte di cassazione richiede che le censure di motivazione incidano significativamente sulla logica del provvedimento per essere accolte; le contestazioni di tipo meramente puntuale o formale sono spesso ritenute inidonee.
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