Cassazione Penale, Sentenza n. 26101/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proposto)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto destinatario di misure patrimoniali di prevenzione che aveva chiesto, al giudice delegato della procedura, la restituzione di alcuni beni asseritamente appresi alla procedura pur non compresi nel sequestro e nella confisca, nonché la revoca o sospensione dell'asta giudiziaria che li riguardava. L'istanza del 23 luglio 2025 veniva dichiarata inammissibile dal giudice delegato perché ritenuta meramente reiterativa di una precedente istanza già respinta nel 2024; la Corte di appello di Roma, investita del gravame, dichiarava a sua volta inammissibile l'impugnazione, ritenendo applicabile il modello di cui all'art. 666 c.p.p. e, in particolare, la regola per cui il provvedimento del giudice delegato sarebbe non appellabile ma solo ricorribile per cassazione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'interessato deduceva violazione di legge processuale, sostenendo che il giudice delegato avesse deciso senza osservare le forme dell'art. 127 c.p.p. e che, in ragione di tale vizio procedurale, il provvedimento dovesse considerarsi impugnabile dinanzi alla Corte di appello; inoltre insisteva sul fatto che vi fosse stata una previa autorizzazione alla restituzione dei beni, solo parzialmente eseguita dall'amministratore giudiziario, e che l'asta fosse stata disposta senza formale revoca del precedente provvedimento di restituzione e senza contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti della correzione del percorso impugnatorio, rilevando che il provvedimento del giudice delegato non era riconducibile al modello gestorio di cui all'art. 40, comma 4, d.lgs. 159/2011, ma aveva contenuto dispositivo potenzialmente definitivo su diritti soggettivi. Ha quindi affermato che, avverso un provvedimento di tale tipo, il rimedio è l'opposizione davanti al tribunale in composizione collegiale nelle forme dell'incidente di esecuzione, con successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza collegiale. Poiché il gravame era stato erroneamente proposto alla Corte di appello, questa avrebbe dovuto trasmettere gli atti al giudice competente ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. La declaratoria di inammissibilità è stata pertanto annullata d'ufficio senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, affinché provveda sull'impugnazione con le forme dell'art. 666 c.p.p.
Norme richiamate
art. 10, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
"avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale"
La disposizione riguarda il reclamo contro gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti senza autorizzazione scritta del giudice delegato; la Corte esclude che essa disciplini il caso in esame quando l'istanza non mira solo a contestare l'operato dell'amministratore, ma a ottenere la revisione di un precedente provvedimento del giudice delegato avente contenuto dispositivo.
art. 40, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La Corte chiarisce che il provvedimento del giudice delegato, quando ha contenuto non solo gestorio ma anche dispositivo e incide in modo potenzialmente definitivo su diritti soggettivi, non può essere ricondotto a tale schema procedurale.
È richiamato come forma procedurale prevista per il reclamo ex art. 10, comma 4, d.lgs. 159/2011, ma la Corte precisa che nel caso concreto la controversia non rientrava in quel modello; inoltre l'assenza di tali forme è invocata dal ricorrente come indice di impugnabilità.
È il modello procedurale ritenuto applicabile per l'opposizione davanti al tribunale in composizione collegiale avverso i provvedimenti del giudice delegato; il successivo ricorso per cassazione è esperibile contro l'ordinanza emessa all'esito dell'incidente di esecuzione.
La Corte di appello lo aveva erroneamente richiamato per affermare la non appellabilità del provvedimento del giudice delegato e la sola ricorribilità per cassazione.
Indica il ricorso per cassazione quale rimedio avverso l'ordinanza collegiale emessa all'esito dell'opposizione nel procedimento esecutivo.
Viene richiamato per il principio di tassatività delle impugnazioni e, in particolare, per il comma 5 che impone al giudice che riceve un'impugnazione proposta con mezzo diverso da quello corretto di trasmettere gli atti al giudice competente, se il provvedimento è oggettivamente impugnabile e vi è volontà di impugnare.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione, i provvedimenti del giudice delegato non sono impugnabili in via libera: occorre verificare se la legge preveda un rimedio espresso e, in mancanza, opera il principio di tassatività delle impugnazioni.
- Quando il provvedimento del giudice delegato ha natura meramente gestoria, il rimedio esperibile è l'opposizione davanti al tribunale in composizione collegiale nelle forme dell'incidente di esecuzione; contro l'ordinanza collegiale è poi ammesso ricorso per cassazione.
- Se il provvedimento del giudice delegato, pur inserito nella gestione della procedura, contiene una decisione dispositiva idonea a incidere in modo potenzialmente definitivo su diritti soggettivi, non si applica il solo schema del reclamo gestorio ex art. 10, comma 4, d.lgs. 159/2011.
- Qualora l'impugnazione sia proposta con un mezzo processualmente errato ma il provvedimento sia comunque impugnabile e risulti la volontà di sottoporlo a controllo di grado superiore, il giudice ad quem deve trasmettere gli atti al giudice competente ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., anziché dichiarare l'inammissibilità.
- L'erronea qualificazione del rimedio impugnatorio non deve pregiudicare il diritto al controllo giurisdizionale quando l'atto sia oggettivamente suscettibile di impugnazione e l'errore riguardi solo il mezzo, non la volontà di impugnare.
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