Cassazione Civile, Ordinanza n. 27782/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese, richiamando l'art. 391, comma 4, c.p.c., e ha escluso il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, perché l'estinzione del processo non rientra tra le ipotesi previste da tale disposizione.
Esito
Favorevole al resistente (professionista sanitario)
La controversia
La controversia riguardava una domanda di risarcimento proposta nell'ambito di una vicenda concernente dirigenti medici dell'ASP di Agrigento e la mancata graduazione. In sede di legittimità, tuttavia, il difensore della parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al giudizio, sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'ASP; la controparte ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il processo si estingue e non occorre provvedere sulle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'esito del giudizio è l'estinzione del processo, perché tale ipotesi non è contemplata dalla norma.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dalla parte o dal suo legale rappresentante e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- Quando il processo si estingue per rinuncia accettata, la Corte non deve provvedere sulle spese di lite, salvo diverse ipotesi previste dalla legge.
- Il raddoppio del contributo unificato presuppone un esito del giudizio contemplato dalla norma; l'estinzione del processo non integra tale presupposto.
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