Cassazione Penale, Sentenza n. 10200/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Steccato impugnava la conferma della condanna per il delitto di riciclaggio (capo b) e censurava, in particolare: la mancata esclusione dell'aggravante "esposizione alla pubblica fede" prevista al n. 7 dell'art. 625 cod. pen. e la conseguente (secondo il ricorrente) riconducibilità del fatto al quarto comma dell'art. 648-bis cod. pen.; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.); deduceva inoltre vizio di motivazione, ed eccepiva la prescrizione del reato. Sul piano procedurale, la Corte di legittimità ha rilevato la mancanza, nell'atto di impugnazione, del specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e della dichiarazione/elezione di domicilio richiesti dal comma 1-quater e 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen. (D.Lgs. 150/2022) nel caso di imputato assente nel giudizio a quo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato in primo luogo il difetto formale: mancava il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione/elezione di domicilio, obbligatori per l'impugnazione quando l'imputato è stato assente nel giudizio di merito, ai sensi delle modifiche apportate dall'art. 33 del D.Lgs. n. 150/2022 all'art. 581 c.p.p. Sul merito la Corte ha poi ritenuto manifestamente infondate le censure: la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto integrata l'aggravante della esposizione alla pubblica fede (anche il fatto che il proprietario avesse lasciato le chiavi in macchina non esclude l'aggravante, secondo la giurisprudenza di legittimità) e aveva motivato congruamente il diniego delle attenuanti generiche alla stregua dei precedenti penali. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. (commi 1-ter e 1-quater introdotti dall'art. 33 D.Lgs. 150/2022)
1-ter: "con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fella notificazione del decreto di citazione a giudizio"; 1-quater: "nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"
Requisito formale imposto per le impugnazioni quando l'imputato è stato assente: l'atto di impugnazione deve essere corredato di mandato rilasciato dopo la sentenza e della dichiarazione/elezione di domicilio. La mancata produzione è causa di inammissibilità. La ratio è assicurare che l'impugnazione sia frutto di una scelta consapevole e garantire il collegamento processuale con l'imputato.
n. 7: aggravante per il delitto commesso mediante "esposizione alla pubblica fede" (testo non integralmente citato nella sentenza)
La Corte ha ritenuto correttamente applicata l'aggravante quando il veicolo era esposto su pubblico suolo, richiamando consolidata giurisprudenza che esclude rilievo alla circostanza che il proprietario abbia lasciato le chiavi nel veicolo: la mera disponibilità delle chiavi non esclude l'esposizione alla pubblica fede.
art. 648-bis cod. pen. (quarto comma)
Il ricorrente chiedeva di ricondurre il fatto nell'ipotesi del quarto comma dell'art. 648-bis; la Corte ha però ritenuto che l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 fosse applicabile e che la deduzione non fosse fondata, conformandosi alla giurisprudenza che distingue le fattispecie e non estende automaticamente la ricostruzione al quarto comma di 648-bis.
La Corte territoriale ha negato le circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali dell'imputato; la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione e non viziata la valutazione della gravità, escludendo il riconoscimento del beneficio.
Norma richiamata per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha liquidato euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Richiamata proceduralmente per la trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; non incide sul merito ma sul deposito degli atti.
Massime di principio
- Se l'appello riguarda una sentenza emessa in assenza dell'imputato (giudizio a quo), l'atto di impugnazione deve essere corredato, a pena di inammissibilità, del mandato specifico rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e della dichiarazione/elezione di domicilio: la mancata produzione di tali elementi comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La giurisprudenza di legittimità è orientata nel ritenere che la circostanza che il proprietario abbia lasciato le chiavi nel veicolo non esclude l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625 n.7): pertanto, quando il bene è esposto su suolo pubblico la fattispecie aggravante sussiste tipicamente anche in presenza di negligenza del proprietario.
- Le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) possono essere precluse dalla presenza di precedenti penali significativi e specifici: il giudice deve motivare la valutazione, e la semplice richiesta senza prova di un mutato profilo personale difficilmente basta.
- Vizi formali processuali (mancata sottoscrizione del mandato, mancanza della dichiarazione/elezione di domicilio, termini non rispettati) possono estromettere la valutazione di questioni di merito: cura procedurale è essenziale prima di sviluppare doglianze sostanziali.
- Nel contestare l'applicazione di aggravanti consolidate dalla giurisprudenza, il ricorrente deve fornire argomentazioni articolate e riferimenti giuridici convincenti per discostarsi dall'orientamento consolidato; altrimenti la censura sarà ritenuta manifestamente infondata.
- In caso di inammissibilità del ricorso è prevedibile la condanna alle spese processuali e, ove previsto, il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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