Cassazione Civile, Ordinanza n. 18338/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
Nel procedimento promosso da un avvocato per la liquidazione dei compensi maturati per l'attività svolta in favore del de cuius, il Tribunale aveva dichiarato la contumacia dei convenuti. I convenuti, poi ricorrenti in cassazione, hanno dedotto anzitutto che la loro comparsa di risposta era stata tempestivamente depositata con modalità telematiche il giorno precedente l'udienza, come attestato dalle ricevute PEC, sicché la declaratoria di contumacia era viziata. In via subordinata hanno sostenuto che, anche a voler ritenere tardiva la costituzione, la tardività non avrebbe potuto comportare contumacia, ma solo decadenza dalle sole facoltà riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio. Hanno inoltre evidenziato che il giudice di merito non aveva esaminato le difese sostanziali svolte contro la pretesa creditoria del professionista.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: il deposito telematico della comparsa di risposta si era perfezionato al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia, avvenuta entro il giorno precedente l'udienza, e quindi la costituzione era tempestiva. La successiva generazione delle ricevute di esito positivo dei controlli automatici e manuali rileva solo ai fini del caricamento dell'atto nel fascicolo telematico e della sua visibilità, non del perfezionamento del deposito. Poiché la declaratoria di contumacia era erronea e aveva impedito l'esame delle difese svolte, la Corte ha cassato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Nola in diversa composizione, perché riesamini la causa tenendo conto anche delle difese dei convenuti e provveda sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato tra le norme denunciate come violate in relazione all'erronea declaratoria di contumacia e al mancato esame delle difese.
richiamato tra le norme denunciate nel primo motivo.
richiamato nel secondo motivo in tema di costituzione del convenuto.
richiamato nel primo motivo tra le norme processuali asseritamente violate.
richiamato nel secondo motivo con riguardo agli effetti della tardiva costituzione.
richiamato in entrambi i motivi; evocato con riferimento alle conseguenze della mancata/tardiva costituzione.
richiamato per sostenere che la tardività della costituzione nel rito sommario non determina contumacia ma solo decadenze limitate.
art. 16-bis, comma 7, D.L. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221 del 2012
"il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna"; "tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza"
la Corte afferma che il deposito telematico si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna e che la tempestività va valutata sulla base di tale momento.
indicato come base del procedimento di liquidazione dei compensi professionali.
art. 14 D. Lgs. n. 150 del 2011
richiamato quale norma che rinvia al rito sommario di cognizione nel procedimento di liquidazione degli onorari.
richiamato per ammettere la produzione in cassazione della documentazione relativa alla nullità del provvedimento impugnato.
richiamato come base per la cassazione con rinvio.
richiamato per rimettere al giudice del rinvio la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel deposito telematico degli atti processuali, ai fini del perfezionamento del deposito e della tempestività rileva la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia; le successive ricevute di controlli automatici e manuali incidono solo sulla visibilità dell'atto nel fascicolo telematico.
- La dichiarazione di contumacia è erronea quando la parte abbia in realtà depositato tempestivamente la comparsa di risposta secondo le regole del deposito telematico.
- Il vizio processuale relativo all'omesso esame delle difese è deducibile in cassazione quando il ricorrente alleghi e riproduca specificamente le difese pretermesse, evidenziando il concreto pregiudizio subito e il proprio interesse a far valere l'errore processuale.
- Nel procedimento per la liquidazione dei compensi professionali, la tardiva costituzione della parte convenuta non comporta necessariamente la contumacia se il deposito è stato tempestivo; in ogni caso, il regime delle decadenze va distinto dalla mancata costituzione in giudizio.
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