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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32645/2024 del 14/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato la non procedibilità per difetto di querela rispetto al reato di tentato furto (capo A) e aveva confermato la responsabilità per la contravvenzione ex art. 707 c.p., rideterminando la pena in termini di arresto (6 mesi per Gentile, 5 mesi per Arbondi), in sostituzione delle pene detentive aggregate disposte in primo grado (3 mesi e 2 mesi). I ricorrenti hanno denunciato violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. (divieto di reformatio in peius in assenza del gravame del P.M.) e, più in generale, la illegittima aggravazione della pena in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi: ha richiamato il principio secondo cui il giudice d'appello, in assenza dell'impugnazione del P.M., non può infliggere una pena più grave per specie o quantità rispetto a quella complessiva pronunciata in primo grado, utilizzando il criterio di ragguaglio ai sensi dell'art. 135 c.p. Ha quindi riscontrato la violazione dell'art. 597 comma 3 c.p.p. Tuttavia, verificata l'eventuale causa di proscioglimento, la Corte ha accertato che la contravvenzione ex art. 707 c.p. si era estinta per prescrizione (fatto commesso il 25/09/2018, prescrizione maturata il 25/09/2023). Conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 597 comma 3 c.p.p.

    Principio del divieto di 'reformatio in peius': il giudice d'appello non può aggravare la posizione del condannato in assenza del gravame del P.M.; l'applicazione pratica richiede il confronto tra pena complessiva di primo grado e quella di appello, anche mediante ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive ex art. 135 c.p.

  • art. 135 c.p.

    Strumento per il ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive quando il giudice deve valutare la comparabilità delle sanzioni e verificare l'eventuale reformatio in peius.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma che disciplina le cause di proscioglimento rilevabili in cassazione: la Corte ha valutato la possibile estinzione del reato per prescrizione ai sensi di questa disposizione.

  • art. 707 c.p.

    Norma incriminatrice applicata dai giudici di merito (contravvenzione contestata); la condotta è stata riqualificata a questo titolo dalla Corte territoriale e la relativa pena è stata oggetto di verifica sulla prescrizione.

  • artt. 157 e 161 c.p.

    Richiamati in relazione al trattamento sanzionatorio e al calcolo della prescrizione per la fattispecie contravvenzionale (limiti dell'arresto e regime della prescrizione).

  • Giurisprudenza di legittimità (principio richiamato)

    «Il giudice dell'impugnazione, in assenza del gravame del P.M., non può irrogare una pena più grave per specie e quantità rispetto a quella complessiva irrogata dal giudice di primo grado... per valutare se sussiste violazione del divieto di 'reformatio in peius' si deve far ricorso al ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive ai sensi dell'art. 135 cod. pen.» (Cass. Sez. 3, n. 37872 del 26/05/2004; Cass. Sez. 3, n. 39475 del 19/07/2017; Cass. Sez. 4, n. 24430 del 10/06/2021).

    La Corte ha riaffermato la linea giurisprudenziale consolidata che vieta aggravamenti in appello senza impugnazione del P.M. e obbliga all'uso del criterio di ragguaglio per la verifica comparativa delle pene.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello non può aggravare la posizione dell'imputato (in specie o quantità della pena) se il P.M. non ha proposto gravame: se ciò avviene si configura violazione dell'art. 597 comma 3 c.p.p.
  • Per verificare una possibile reformatio in peius occorre convertire e confrontare la pena complessiva di primo grado e quella inflitta in appello mediante il ragguaglio previsto dall'art. 135 c.p.
  • Se, pur sussistendo vizi nella determinazione della pena in appello, il reato è nel frattempo estinto per prescrizione, la cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
  • In ipotesi di declaratoria di non procedibilità per difetto di querela riguardo al reato più grave, occorre verificare separatamente la sorte dei reati o contravvenzioni residui e la loro eventuale estinzione per prescrizione
  • Il difensore deve tempestivamente segnalare in sede di impugnazione la violazione del divieto di reformatio in peius e verificare i termini di prescrizione per ottenere, se spettante, l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato
  • La Corte di legittimità privilegia l'accertamento formale della causa estintiva (prescrizione) rispetto alla rinnovazione del processo quando essa può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

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