Cassazione Penale, Sentenza n. 7052/2022 del 28/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia per violazione di legge ex art. 81 cod. pen., sostenendo che la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) riguardava due distinti pubblici ufficiali ma il Tribunale non ha riconosciuto il concorso formale di reati né ha aumentato la pena in relazione a tale fattispecie; l'aumento ex art. 81 è stato invece considerato solo rispetto al reato di violazione di domicilio (art. 614 cod. pen.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 40931/2018 - Apolloni), la condotta che usa violenza o minaccia per opporsi a piu' pubblici ufficiali nel medesimo contesto fattuale integra concorso formale ai sensi degli artt. 81, comma 1, e 337 cod. pen.; la mancata applicazione di tale principio da parte del Tribunale ha costituito violazione di legge. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata nella parte relativa alla determinazione della pena e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio e nuova determinazione della pena, da effettuarsi tenendo conto della regula iuris delle Sezioni Unite
Norme richiamate
Disciplina l'aumento della pena per il concorso formale di reati; la Corte ha interpretato che si applica quando la stessa condotta si volge contro piu' pubblici ufficiali nel medesimo contesto fattuale
Norma che tutela l'attivita' dei pubblici ufficiali contro violenza o minaccia; la Corte ha considerato che l'offesa a piu' pubblici ufficiali, nel medesimo contesto, integra concorso formale tra reati di resistenza
Violazione di domicilio; nel caso di specie il Tribunale aveva applicato un aumento per pluralita' di reati rispetto a questa fattispecie, ma non lo aveva fatto per la resistenza, omissione ritenuta errata dalla Cassazione
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Consente l'annullamento con rinvio per la nuova determinazione della pena; la Corte ha disposto il rinvio ad altra Sezione per l'applicazione della regula iuris indicata
Sez. U. n. 40931 del 22/02/2018 (Apolloni)
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce che la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a piu' pubblici ufficiali nel medesimo contesto fattuale integra concorso formale di reati ai sensi degli artt. 81 e 337 cod. pen.
Massime di principio
- Quando l'aggressione o la resistenza è rivolta contemporaneamente a piu' pubblici ufficiali nel medesimo contesto fattuale, va valutata la configurazione del concorso formale di reati e l'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., secondo l'orientamento delle Sezioni Unite.
- In fase di determinazione della pena il giudice deve applicare coerentemente le regole sulla continuazione o sul concorso formale: non è corretto aumentare la pena per una fattispecie (es. violazione di domicilio) e omettere l'aumento per la resistenza laddove ricorrono gli stessi presupposti fattuali.
- La parte pubblica (es. Procuratore Generale o Pubblico Ministero) può impugnare la determinazione della pena per violazione di legge e ottenere l'annullamento parziale con rinvio per nuova determinazione ai sensi dell'art. 569 c.4 c.p.p.
- Il giudice di rinvio deve attenersi alla regula iuris indicata dalle Sezioni Unite e, ove necessario, ricalcolare la pena complessiva secondo le regole applicabili (concorsi formali, continuazione, cumulo giuridico), disponendo eventualmente la rinnovazione della determinazione della pena a diverso livello di giudizio.
- È importante documentare nel capo di imputazione e nella motivazione i fatti e la pluralità di vittime/ufficiali per consentire la corretta applicazione delle norme sul concorso di reati in sede di determinazione della pena.
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