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Sentenza

Sentenza del 14/10/2015 n. 20658 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento per IRPEG e IRAP relativo al 2001. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perché la società non aveva depositato, al momento della costituzione in giudizio, il processo verbale di constatazione (PVC), richiamato nell’avviso e già notificato alla contribuente. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il secondo ha contestato che l’omesso deposito del PVC comportasse l’inammissibilità ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992; il primo motivo non è stato esaminato, perché assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo che l’inammissibilità prevista dall’art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992 riguardi soltanto gli atti e documenti indicati dal primo comma, non quelli contemplati dal quarto comma. L’atto impugnato può quindi essere prodotto successivamente o su richiesta del giudice; inoltre, di regola, spetta all’ente impositore produrre il PVC da cui risultano i fatti posti a fondamento dell’accertamento, salvo che il contribuente invochi fatti a sé favorevoli. Il primo motivo è rimasto assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata a un’altra sezione della CTR della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Non è stata decisa nel merito la legittimità dell’accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 22, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 546/1992

    la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è stabilita, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal primo comma dello stesso articolo, non anche degli atti previsti dal quarto comma, con la conseguenza che l'originale (o la fotocopia) dell'atto impugnato, contemplato appunto nel quarto comma unitamente ai "documenti" in genere, può essere prodotto anche in un momento successivo, ovvero su impulso del giudice tributario.

    L’omessa produzione iniziale dell’atto impugnato o dei documenti menzionati dal quarto comma non determina l’inammissibilità del ricorso: tali documenti possono essere depositati successivamente o su impulso del giudice. La sanzione di inammissibilità è limitata agli atti e documenti richiesti dal primo comma.

  • Art. 2697 c.c.

    in linea di principio, l'onere di produrre il p.v.c, dal quale risultano i fatti posti a base dei rilievi contestati con l'atto impugnato, è a carico dell'ente impositore (attore in senso sostanziale), a meno che non sia il contribuente ad invocare circostanze a lui favorevoli, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ.

    Di regola l’ente impositore deve produrre il PVC che documenta i fatti posti a fondamento dei rilievi; se il contribuente invoca circostanze favorevoli, grava invece su di lui l’onere di provarle.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancata produzione al momento della costituzione dell’atto impugnato o dei documenti richiamati dall’art. 22, quarto comma, del D.Lgs. n. 546/1992 non comporta, di per sé, l’inammissibilità del ricorso: la produzione può avvenire successivamente o su impulso del giudice.
  • Quando l’accertamento si fonda su un PVC, la sua produzione è normalmente a carico dell’ente impositore, in quanto attore in senso sostanziale; il contribuente deve invece provare le circostanze favorevoli che deduce.
  • La cassazione con rinvio per un errore processuale sulla produzione documentale non decide la fondatezza sostanziale dell’accertamento: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando il principio di diritto enunciato.

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