Cassazione Penale, Ordinanza n. 37130/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del 18 dicembre 2025 della Corte d'appello di Torino, che aveva confermato la sua responsabilità per due delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, relativi a differenti annualità d'imposta. Il ricorrente ha articolato tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e degli artt. 192 e 533 c.p.p., nonché vizio di motivazione sulla prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni: ha sostenuto che la condanna si fondasse esclusivamente su indizi e sull'accertamento tributario, osservando che le fatture erano state pagate con bonifici tracciabili e che la fornitrice avrebbe potuto impiegare manodopera irregolare. Con il secondo ha contestato la prova del dolo specifico di evasione, deducendo che la gestione amministrativa e fiscale spettasse all'altro socio e al commercialista, che egli svolgesse mansioni operative e che la sottoscrizione delle dichiarazioni e la definizione dell'accertamento tributario non dimostrassero da sole la consapevolezza della falsità. Con il terzo ha invocato l'art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 e l'art. 131-bis c.p., lamentando che non fosse stata riconosciuta la particolare tenuità del fatto nonostante l'integrale pagamento del debito tributario secondo il piano di rateizzazione e sostenendo che due annualità unite dalla continuazione non implicassero automaticamente abitualità. La motivazione riferisce che il pagamento è avvenuto il 20 dicembre 2024; le fatture complessivamente utilizzate erano quattordici, gli elementi passivi fittizi superavano 95.000 euro e l'evasione IVA contestata superava complessivamente 20.000 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi sollecitassero una nuova lettura delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che la sentenza d'appello avesse motivato la prova dell'inesistenza delle operazioni sulla base di elementi convergenti: mancanza di magazzini e mezzi operativi, numero irrisorio di dipendenti, sproporzione tra prestazioni fatturate e capacità produttiva, mancata esibizione dei documenti richiesti e genericità delle giustificazioni dell'imputato. La prospettazione dell'impiego di lavoratori irregolari era priva di riscontri; la tracciabilità dei pagamenti non escludeva la fittizietà delle operazioni. Sul dolo specifico, la Corte ha giudicato congrua la valorizzazione della qualità di legale rappresentante, della partecipazione societaria del 40%, della sottoscrizione delle dichiarazioni, del coinvolgimento nell'attività aziendale e della non credibilità del totale disinteresse verso i fornitori; la delega di fatto ad altri non escludeva automaticamente la responsabilità. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile: il pagamento del debito, avvenuto il 20 dicembre 2024, è stato considerato ma non comporta automaticamente l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.; la valutazione complessiva ha tenuto conto delle due annualità, delle quattordici fatture, della sistematicità della condotta e dell'entità economica delle operazioni. La pluralità di reati in continuazione non è di per sé ostativa alla particolare tenuità, ma richiede una valutazione complessiva che, secondo la Corte, il giudice d'appello aveva svolto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inesistenza oggettiva delle operazioni può essere provata anche mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, purché valutati unitariamente e idonei a dimostrare che le prestazioni documentate non siano state effettivamente eseguite.
La prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni può essere raggiunta attraverso indizi gravi, precisi e concordanti valutati nel loro insieme, inclusi quelli relativi all'inidoneità della struttura del fornitore a svolgere le prestazioni.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 è richiesto il dolo specifico di evasione.
La responsabilità per il delitto contestato richiede il dolo specifico di evasione; esso può essere desunto da elementi indiziari relativi al ruolo societario, alla documentazione contabile, alla sottoscrizione delle dichiarazioni e alla sistematicità delle operazioni.
art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000
La stessa formulazione dell'art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 prevede che il giudice debba tener conto "in modo prevalente" dell'avvenuto adempimento, ma non introduce alcun automatismo favorevole.
L'avvenuto adempimento del debito tributario deve ricevere considerazione prevalente nella valutazione, ma non determina automaticamente il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La Corte di cassazione ha chiarito che gli indicatori introdotti dal legislatore tributario costituiscono criteri di valutazione che devono essere inseriti nel giudizio complessivo di cui all'art. 131- bis cod. pen., senza eliminare la necessità di verificare la concreta offensività della condotta e gli ulteriori parametri dell'art. 133 cod. pen.
La particolare tenuità richiede una valutazione complessiva della concreta offensività e dei parametri dell'art. 133 c.p.; il pagamento del debito e gli altri indicatori tributari non producono un automatismo. La continuazione non è di per sé incompatibile con l'istituto, ma comporta l'esame complessivo delle condotte.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazione congiunta di tutti gli indici previsti dall'art. 133 cod. pen., con particolare riguardo alle modalità della condotta e all'entità dell'offesa.
Nel valutare la particolare tenuità il giudice deve considerare congiuntamente gli indici dell'art. 133 c.p., in particolare le modalità della condotta e l'entità dell'offesa.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inesistenza oggettiva delle operazioni può essere provata anche mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, purché valutati unitariamente e idonei a dimostrare che le prestazioni documentate non siano state effettivamente eseguite.
La prova indiziaria deve essere costituita da elementi gravi, precisi e concordanti, valutati unitariamente; la Corte ha ritenuto che tale criterio fosse stato rispettato nel caso concreto.
Il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
Il sindacato di legittimità non consente di sostituire alla ricostruzione probatoria del giudice di merito una diversa valutazione dei fatti; verifica la tenuta della motivazione entro i limiti della plausibile opinabilità.
Massime di principio
- L'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate può essere dimostrata mediante indizi gravi, precisi e concordanti valutati unitariamente; l'assenza di personale, beni strumentali, magazzini o adeguati mezzi organizzativi può concorrere a dimostrare l'incapacità del fornitore di eseguire le prestazioni documentate.
- La tracciabilità dei pagamenti delle fatture non è incompatibile con la fittizietà delle operazioni, poiché il pagamento può essere funzionale a simulare l'effettività del rapporto commerciale.
- Il dolo specifico di evasione può essere desunto da una pluralità di indici, tra cui il ruolo dell'agente nella società, la disponibilità della documentazione contabile, la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e la sistematicità delle operazioni fraudolente. La delega di fatto ad altri soggetti non esclude automaticamente la responsabilità del legale rappresentante.
- L'adempimento del debito tributario, pur dovendo essere considerato in modo prevalente nei termini previsti dalla legge, non determina automaticamente la particolare tenuità del fatto: deve essere inserito nella valutazione complessiva della concreta offensività e degli indici dell'art. 133 c.p.
- La pluralità di reati unificati dalla continuazione non è, da sola, ostativa alla particolare tenuità del fatto; impone però una valutazione complessiva di natura e gravità delle condotte, modalità, intensità del dolo, durata e conseguenze.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione delle prove o una lettura alternativa dei fatti in assenza della specifica individuazione di travisamenti delle emergenze processuali; il controllo riguarda la compatibilità della motivazione con i limiti di una plausibile valutazione di merito.
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