Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24348/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro (riesame ex art. 309 c.p.p.) che aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per il reato di partecipazione a sodalizio criminoso dedito al narcotraffico (capeggiato da Domenico Cracolici) e per il reato fine di coltivazione di piantagioni di sostanze stupefacenti. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: 1) insufficiente gravità indiziaria perché era assunto con regolare contratto presso azienda autorizzata alla coltivazione di "cannabis light" e svolgeva solo mansioni materiali, ignorando l'illiceità dell'attività; 2) mancata motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di "agevolazione mafiosa"; 3) carenza delle esigenze cautelari: i giudici avrebbero valutato in modo assertivo il pericolo di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che i giudici della cautela avessero adeguatamente ricostruito il quadro fattuale e che sussistessero gravi indizi di colpevolezza sulla partecipazione del ricorrente al sodalizio e sulla sua consapevolezza dell'illiceità dell'attività, avvalorati da conversazioni intercettate (riferimenti a "THC", valutazioni sulla qualità e incontri per la cessione dello stupefacente). La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile per carenza di interesse la doglianza relativa all'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p.; quanto alle esigenze cautelari, ha considerato corretta la valutazione del pericolo di reiterazione del reato, mentre ha rilevato vizio motivazionale sulla valutazione del rischio di inquinamento probatorio ma ha ritenuto che la sussistenza del pericolo di reiterazione fosse sufficiente a confermare la misura. In conseguenza, il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    norma invocata come base del riesame del provvedimento cautelare

  • art. 273 cod. proc. pen.

    criterio della gravità indiziaria applicato per valutare la sussistenza di indizi tali da giustificare la misura cautelare

  • art. 416-bis cod. pen.

    aggravante (agevolazione mafiosa) discussa in ricorso; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per carenza di interesse rispetto alla misura

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    riferimento alla normativa sugli stupefacenti quale titolo del reato-fine che giustifica la misura anche indipendentemente dall'aggravante 416-bis

  • art. 275 cod. proc. pen.

    riferimento alla doppia presunzione legale che può operare a favore dell'applicazione della misura nell'ambito degli illeciti associativi

  • art. 274 cod. proc. pen.

    criteri sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione) usati per giustificare la custodia

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Le intercettazioni che evidenziano conversazioni sulle caratteristiche della sostanza (es. riferimento al "THC" o test di qualità) e la partecipazione a incontri organizzativi hanno elevato valore probatorio nel quadro della gravità indiziaria: la sola esistenza di un contratto di lavoro formale non esclude automaticamente la partecipazione a un'attività illecita se emergono indizi contrari
  • La regolarità formale (autorizzazioni amministrative, contratti di lavoro) può essere valutata come mera "copertura" se il compendio probatorio dimostra che l'attività era integrata in un contesto criminale più ampio
  • Sulle esigenze cautelari, è sufficiente l'accertamento fondato anche di una sola esigenza (es. pericolo di reiterazione) per confermare una misura: eventuali difetti motivazionali su un profilo (es. inquinamento probatorio) non annullano la misura quando un altro profilo è adeguatamente motivato
  • La prova di un rapporto di fiducia e di disponibilità stabile verso soggetti di spiccata pericolosità criminale rafforza la valutazione prognostica di pericolo di reiterazione, specie in contesti con sodalizi radicati e canali consolidati di approvvigionamento
  • Chi impugna misure cautelari per carenza di gravità indiziaria deve proporre elementi concreti e specifici capaci di confutare il quadro indiziario complessivo (es. documenti, testimonianze coerenti) e non limitarsi a rilievi meramente rivalutativi o formali
  • La doglianza sull'aggravante mafiosa può essere ritenuta inammissibile se la sua rimozione non inciderebbe sul mantenimento della misura perché altre norme o presunzioni legali già giustificano la custodia

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.