Cassazione Penale, Sentenza n. 24348/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro (riesame ex art. 309 c.p.p.) che aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per il reato di partecipazione a sodalizio criminoso dedito al narcotraffico (capeggiato da Domenico Cracolici) e per il reato fine di coltivazione di piantagioni di sostanze stupefacenti. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: 1) insufficiente gravità indiziaria perché era assunto con regolare contratto presso azienda autorizzata alla coltivazione di "cannabis light" e svolgeva solo mansioni materiali, ignorando l'illiceità dell'attività; 2) mancata motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di "agevolazione mafiosa"; 3) carenza delle esigenze cautelari: i giudici avrebbero valutato in modo assertivo il pericolo di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che i giudici della cautela avessero adeguatamente ricostruito il quadro fattuale e che sussistessero gravi indizi di colpevolezza sulla partecipazione del ricorrente al sodalizio e sulla sua consapevolezza dell'illiceità dell'attività, avvalorati da conversazioni intercettate (riferimenti a "THC", valutazioni sulla qualità e incontri per la cessione dello stupefacente). La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile per carenza di interesse la doglianza relativa all'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p.; quanto alle esigenze cautelari, ha considerato corretta la valutazione del pericolo di reiterazione del reato, mentre ha rilevato vizio motivazionale sulla valutazione del rischio di inquinamento probatorio ma ha ritenuto che la sussistenza del pericolo di reiterazione fosse sufficiente a confermare la misura. In conseguenza, il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
norma invocata come base del riesame del provvedimento cautelare
criterio della gravità indiziaria applicato per valutare la sussistenza di indizi tali da giustificare la misura cautelare
aggravante (agevolazione mafiosa) discussa in ricorso; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per carenza di interesse rispetto alla misura
riferimento alla normativa sugli stupefacenti quale titolo del reato-fine che giustifica la misura anche indipendentemente dall'aggravante 416-bis
riferimento alla doppia presunzione legale che può operare a favore dell'applicazione della misura nell'ambito degli illeciti associativi
criteri sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione) usati per giustificare la custodia
norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Le intercettazioni che evidenziano conversazioni sulle caratteristiche della sostanza (es. riferimento al "THC" o test di qualità) e la partecipazione a incontri organizzativi hanno elevato valore probatorio nel quadro della gravità indiziaria: la sola esistenza di un contratto di lavoro formale non esclude automaticamente la partecipazione a un'attività illecita se emergono indizi contrari
- La regolarità formale (autorizzazioni amministrative, contratti di lavoro) può essere valutata come mera "copertura" se il compendio probatorio dimostra che l'attività era integrata in un contesto criminale più ampio
- Sulle esigenze cautelari, è sufficiente l'accertamento fondato anche di una sola esigenza (es. pericolo di reiterazione) per confermare una misura: eventuali difetti motivazionali su un profilo (es. inquinamento probatorio) non annullano la misura quando un altro profilo è adeguatamente motivato
- La prova di un rapporto di fiducia e di disponibilità stabile verso soggetti di spiccata pericolosità criminale rafforza la valutazione prognostica di pericolo di reiterazione, specie in contesti con sodalizi radicati e canali consolidati di approvvigionamento
- Chi impugna misure cautelari per carenza di gravità indiziaria deve proporre elementi concreti e specifici capaci di confutare il quadro indiziario complessivo (es. documenti, testimonianze coerenti) e non limitarsi a rilievi meramente rivalutativi o formali
- La doglianza sull'aggravante mafiosa può essere ritenuta inammissibile se la sua rimozione non inciderebbe sul mantenimento della misura perché altre norme o presunzioni legali già giustificano la custodia
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