Cassazione Civile, Ordinanza n. 14328/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite riguarda una cartella di pagamento IRES 2008 emessa a seguito di controllo automatizzato, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato perdite fiscali riportate dall’anno 2006 e poi utilizzate nei periodi successivi, sul presupposto che nell’anno 2006 la società non avesse correttamente compilato il rigo GN33 del modello dichiarativo relativo al consolidato fiscale. La società aveva invece sostenuto di aver tempestivamente emendato un errore meramente formale mediante dichiarazione integrativa e che, comunque, l’errore non incideva sulla reale spettanza delle componenti negative, poiché gli interessi passivi erano stati regolarmente indicati in altra parte della dichiarazione e la loro esistenza e misura non erano state contestate. L’Agenzia, con un unico motivo di ricorso, denunciava violazione dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, sostenendo che la dichiarazione integrativa favorevole al contribuente era tardiva e non poteva essere considerata; secondo l’Ufficio, la CTR aveva erroneamente ritenuto emendabile la dichiarazione oltre i termini di legge e aveva valorizzato una rettifica che avrebbe inciso in senso favorevole al contribuente sul riporto delle perdite nel consolidato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo dell’Agenzia e ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la dichiarazione integrativa diretta a correggere errori od omissioni in danno del contribuente incontra il termine della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, ma resta ferma la possibilità per il contribuente di far valere l’errore in giudizio per contestare la pretesa tributaria. Nel caso concreto, la tardività della dichiarazione integrativa è stata ritenuta irrilevante, perché l’errore formale nella compilazione del rigo GN33 non escludeva che gli interessi passivi fossero stati in sostanza indicati e che la dichiarazione di consolidato esprimesse la volontà di includerli nelle rettifiche del reddito consolidato. La Corte ha inoltre osservato che, all’epoca dei fatti, la società consolidante e quella consolidata coincidevano, per cui l’errore non giustificava l’azzeramento delle perdite. Le spese sono state compensate tra le parti, poiché la pronuncia delle Sezioni Unite sull’emendabilità della dichiarazione è sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998
La dichiarazione integrativa è ammissibile entro i termini previsti quando diretta a correggere errori od omissioni in danno dell’Erario; la sua disciplina non impedisce però al contribuente di far valere in giudizio l’errore della dichiarazione per contrastare la pretesa fiscale.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
La dichiarazione integrativa a favore del contribuente è soggetta al termine della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, ma la sua tardività non preclude la contestazione giudiziale della maggiore pretesa tributaria.
artt. 117 e ss. d.P.R. 22 dicembre 1996, n. 917
Richiamati per descrivere il regime del consolidato fiscale di gruppo.
art. 122 d.P.R. 22 dicembre 1996, n. 917
Richiamato con riferimento alle variazioni in aumento o in diminuzione da indicare nel consolidato fiscale.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato quale base del controllo automatizzato che aveva portato alla rettifica della dichiarazione.
Richiamato nel principio delle Sezioni Unite quale termine rilevante per la dichiarazione integrativa diretta a evitare un danno per l’Amministrazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- In tema di dichiarazione dei redditi, l’errore o l’omissione nella dichiarazione integrativa non impedisce al contribuente di contestare in giudizio la maggiore pretesa tributaria, anche quando la rettifica amministrativa sia intervenuta oltre i termini previsti per l’integrativa a favore.
- L’errore meramente formale nella compilazione di un singolo rigo dichiarativo non può, da solo, prevalere sulla ricostruzione complessiva della volontà espressa dal contribuente nelle altre sezioni della dichiarazione, se da esse risulti in modo univoco la componente reddituale o il dato fiscale rilevante.
- Nel consolidato fiscale, ai fini della rettifica del reddito di gruppo, conta la sostanza delle indicazioni rese nella dichiarazione del consolidato e non l’isolato difetto formale della dichiarazione della singola società, quando la componente economica sia comunque emergente dagli atti dichiarativi complessivamente considerati.
- La tardività della dichiarazione integrativa a favore non è decisiva se il contribuente utilizza la documentazione dichiarativa per dimostrare, in sede contenziosa, l’inesattezza della pretesa fiscale.
- Quando una pronuncia di legittimità sopravvenuta chiarisce il regime dell’emendabilità della dichiarazione, può giustificarsi la compensazione delle spese per la novità della questione rispetto al momento in cui è stato proposto il ricorso.
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