Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18664/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso: in occasione di un incontro organizzato da Paola Galliani, Morabito, insieme ad altri (Ferraro e Ciliberto), avrebbe minacciato la persona offesa Giuseppe Moscato per costringerlo a restituire somme che dovevano rientrare dalla Svizzera. Per effetto delle minacce Moscato avrebbe consegnato a Morabito 7.000 euro in contanti. La condanna si fondava sulle dichiarazioni di Moscato, sulle dichiarazioni e conversazioni intercettate relative a Ciliberto e sui riscontri dei movimenti dei telefoni cellulari. Con il ricorso in Cassazione Morabito contestava il travisamento delle prove, la mancanza di riscontri obiettivi (art. 192 c.p.p.), la non partecipazione effettiva alla consegna del denaro, la natura della dazione (a suo dire una velina/bonifico e non contanti), l'inesistenza della minaccia idonea e la mancata prova del dolo specifico e della responsabilità concorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità, ritenendo che esso riproponesse valutazioni di merito già trattate in sede di gravame e non indicassero vizi di legittimità specifici. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (art. 606 c.p.p.) e il divieto di trasformare il ricorso in un nuovo esame delle prove. Ha ritenuto inoltre che la Corte d'appello avesse reso una motivazione dettagliata e coerente, avendo valorizzato dichiarazioni, intercettazioni e gli spostamenti telefonici e avendo correttamente ricondotto la fattispecie all'estorsione con aggravante mafiosa. Esito: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come principio che richiede riscontri oggettivi alle dichiarazioni; la Corte di merito ha invece ritenuto sufficienti le concordanze tra dichiarazioni, intercettazioni e movimenti telefonici come riscontri funzonali alle testimonianze

  • art. 110 cod. pen.

    Riferito dalla difesa in tema di concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che la motivazione illustrasse adeguatamente il contributo concorsuale degli imputati

  • art. 629 comma 2 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di estorsione e i suoi elementi soggettivi; il ricorso censurava l'errata interpretazione dell'elemento psicologico ma la Corte ha ritenuto che la valutazione del dolo sia stata motivata in sede di merito

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante per il metodo mafioso: la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'aggravante sulla base della percezione della vittima, del contesto e delle dinamiche criminali del territorio; la Cassazione ha ritenuto che tale valutazione fosse adeguatamente motivata

  • art. 606 c.p.p.

    Norma sui motivi di ricorso in Cassazione e sui limiti del sindacato di legittimità; la Corte l'ha invocata per dichiarare inammissibile il ricorso che mirava a una rivalutazione dei fatti più che a contestare vizi di diritto

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la propria valutazione probatoria a quella dei giudici di merito: un ricorso che si limiti a proporre una diversa lettura dei fatti è generalmente inammissibile
  • Per impugnare con successo una decisione penale in Cassazione occorre individuare e argomentare vizi di legittimità (errori di diritto, carenza o contraddittorietà della motivazione rispetto a punti decisivi), non semplicemente sollevare questioni di fatto
  • In procedimenti per estorsione, la combinazione di dichiarazioni della persona offesa, intercettazioni e riscontri tecnici come i movimenti dei telefoni cellulari può essere ritenuta probatoria e sufficiente a comprovare la consegna del denaro e la partecipazione
  • L'aggravante del metodo mafioso può essere desunta da elementi concreti quali la percezione della vittima, il ruolo e la fama criminale dell'imputato e il contesto territoriale; non è necessaria una prova formale della appartenenza a organizzazione mafiosa se gli elementi connotano il metodo
  • Per contestare il dolo specifico o la partecipazione concorrente è necessario indicare nel ricorso elementi di diritto che mostrino profili di illogicità, contraddittorietà o insufficienza probatoria nella motivazione dei giudici di merito, con riferimento puntuale alle fonti citate nel provvedimento impugnato
  • Se la difesa sostiene l'assenza di riscontri oggettivi (art. 192 c.p.p.), deve mostrare in modo preciso dove la motivazione abbia omesso o travisato tali riscontri, ed evitare generiche repliche dei fatti già dibattuti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.