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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11783/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 18/06/2025 della Corte Militare d'Appello che, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale militare di Roma del 19/06/2024, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione rispetto al reato di falso in certificazione di viaggio e aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio a sei mesi di reclusione militare per il reato di truffa militare continuata e aggravata. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità.

La decisione

La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ragione della rinuncia al ricorso regolarmente effettuata dal difensore munito di procura speciale (atto depositato il 19/01/2026). Conseguentemente la Cassazione non ha esaminato il merito delle censure: ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (con richiamo a prassi interpretative precedenti). P.Q.M.: ricorso dichiarato inammissibile; condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 500 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cpv. cod. pen.

    Richiamato per la valutazione della continuazione e per la determinazione/aggregazione del trattamento sanzionatorio in relazione ai reati contestati

  • art. 220 cod. pen. mil. pace

    Invocato in relazione al reato di falso in certificazione di viaggio; la Corte d'appello aveva rilevato difetto di giurisdizione su tale fattispecie

  • art. 480 cod. pen.

    Richiamato come norma qualificatrice del reato di falso nella prospettazione alternativa formulata nel provvedimento impugnato

  • art. 234 cod. pen. mil. pace

    Usato per configurare il reato di truffa militare continuata e per la determinazione della pena applicata

  • art. 47 n. 2 cod. pen. mil. pace

    Richiamato nell'ambito della qualificazione e dell'aggravazione del reato militare contestato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento normativo per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi, per la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • sentenza n. 186 del 2000

    Precedente richiamato quale riferimento interpretativo sulla possibilità di disporre il versamento alla Cassa delle ammende in casi analoghi

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se regolarmente effettuata dal difensore munito di procura speciale e validamente depositata, rende il ricorso inammissibile e impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il merito delle censure.
  • La rinuncia comporta conseguenze processuali immediate: condanna alle spese e possibile condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto va valutata con attenzione prima di essere dichiarata.
  • Quando la Corte d'appello dichiara il difetto di giurisdizione su talune fattispecie, può comunque rideterminare il trattamento sanzionatorio in relazione alle altre imputazioni e qualificazioni penalistiche rimaste, con riduzione o diversa ricostruzione del capo di imputazione.
  • Per contestare efficacemente una riforma di qualificazione o la rideterminazione della pena in sede di appello è necessario non rinunciare al ricorso e articolare specifiche censure di diritto e di motivazione; la rinuncia priva il ricorrente di questa possibilità.
  • La procura speciale al difensore è rilevante: una rinuncia sottoscritta dal difensore privo di idonea procura può essere invalida; viceversa una rinuncia valida produce l'inammissibilità del ricorso.

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