Cassazione Penale, Sentenza n. 11783/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 18/06/2025 della Corte Militare d'Appello che, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale militare di Roma del 19/06/2024, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione rispetto al reato di falso in certificazione di viaggio e aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio a sei mesi di reclusione militare per il reato di truffa militare continuata e aggravata. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ragione della rinuncia al ricorso regolarmente effettuata dal difensore munito di procura speciale (atto depositato il 19/01/2026). Conseguentemente la Cassazione non ha esaminato il merito delle censure: ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (con richiamo a prassi interpretative precedenti). P.Q.M.: ricorso dichiarato inammissibile; condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 500 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per la valutazione della continuazione e per la determinazione/aggregazione del trattamento sanzionatorio in relazione ai reati contestati
Invocato in relazione al reato di falso in certificazione di viaggio; la Corte d'appello aveva rilevato difetto di giurisdizione su tale fattispecie
Richiamato come norma qualificatrice del reato di falso nella prospettazione alternativa formulata nel provvedimento impugnato
Usato per configurare il reato di truffa militare continuata e per la determinazione della pena applicata
art. 47 n. 2 cod. pen. mil. pace
Richiamato nell'ambito della qualificazione e dell'aggravazione del reato militare contestato
Fondamento normativo per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi, per la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
sentenza n. 186 del 2000
Precedente richiamato quale riferimento interpretativo sulla possibilità di disporre il versamento alla Cassa delle ammende in casi analoghi
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se regolarmente effettuata dal difensore munito di procura speciale e validamente depositata, rende il ricorso inammissibile e impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il merito delle censure.
- La rinuncia comporta conseguenze processuali immediate: condanna alle spese e possibile condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto va valutata con attenzione prima di essere dichiarata.
- Quando la Corte d'appello dichiara il difetto di giurisdizione su talune fattispecie, può comunque rideterminare il trattamento sanzionatorio in relazione alle altre imputazioni e qualificazioni penalistiche rimaste, con riduzione o diversa ricostruzione del capo di imputazione.
- Per contestare efficacemente una riforma di qualificazione o la rideterminazione della pena in sede di appello è necessario non rinunciare al ricorso e articolare specifiche censure di diritto e di motivazione; la rinuncia priva il ricorrente di questa possibilità.
- La procura speciale al difensore è rilevante: una rinuncia sottoscritta dal difensore privo di idonea procura può essere invalida; viceversa una rinuncia valida produce l'inammissibilità del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11686/2026 del 27/03/2026
- Sentenza penale · 27 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11687/2026 del 27/03/2026
- Sentenza penale · 27 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11688/2026 del 27/03/2026
- Sentenza penale · 27 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11690/2026 del 27/03/2026
- Sentenza penale · 27 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11691/2026 del 27/03/2026
- Sentenza penale · 27 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11743/2026 del 27/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →