Cassazione Penale, Sentenza n. 46189/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la condanna per violazione di sigilli (art. 349 c.p.). La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) vizio di motivazione e mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità (ha dichiarato di aver usato l'auto per recarsi in ospedale per controllo del diabete); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), deducendo occasionalità del fatto e assenza di danni; 3) violazione di legge e vizio di motivazione riguardo al mancato prevalere delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante prevista dall'art. 349, comma 2 c.p., e applicazione dell'art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte: ha ritenuto il primo motivo privo di specificità (la ricorrente non aveva fornito elementi concreti a prova dello stato di necessità, e le dichiarazioni iniziali indicavano finalità diverse). Ha ritenuto fondato il secondo motivo, poiché la Corte d'appello non ha motivato in modo congruo l'esclusione della particolare tenuità ex art. 131-bis (si è limitata a valutazioni generiche e a richiamare un pregiudizio penale non pertinente). Tuttavia, poiché il reato era estinto per prescrizione (reato commesso il 30/11/2015; termine prescrizionale, conteggiando interruzioni, pari a sette anni e sei mesi; estinzione avvenuta il 30/05/2023), la Cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Perciò le censure sul terzo motivo sono divenute ininfluenti e non sono state esaminate.
Norme richiamate
Norma sostanziale relativa alla violazione dei sigilli; la Corte ha esaminato la qualificazione del fatto alla luce di questa fattispecie e delle aggravanti previste dal comma 2
Dispositivo sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha rilevato che la Corte d'appello non ha fornito motivazione concreta per escluderne l'applicabilità nonostante elementi indicativi (occasionalità, assenza di danno)
Norma che disciplina il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; la corte ha osservato che la questione non è stata esaminata in quanto sopravvenuta l'estinzione del reato per prescrizione
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) (e lett. e) per alcune censure)
Norme sulle ragioni di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto alcune censure (in particolare la prima) prive di specificità ai sensi di tali disposizioni
art. 530, comma 2 cod. proc. pen.
Norma sull'assoluzione quando sussiste la causa di giustificazione; la Corte richiama il principio secondo cui la semplice evocazione astratta di una scriminante senza elementi probatori non giustifica l'assoluzione
norme sulla prescrizione
Applicazione delle regole sul computo della prescrizione: il reato del 30/11/2015 si è estinto per prescrizione il 30/05/2023; la Cassazione ha annullato senza rinvio per estinzione del reato
Massime di principio
- La mera allegazione astratta di una causa di giustificazione (per es. stato di necessità) non è sufficiente: occorrono elementi probatori concreti e verificabili per orientare l'accertamento del giudice.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis può essere rilevante quando la condotta è occasionale, priva di danno e di significativo allarme sociale; la corte di merito deve motivare concretamente se rifiuta tale applicazione e indicare elementi di fatto a supporto del rifiuto.
- Se la Cassazione ritiene fondato un vizio di motivazione ma il reato si è estinto per prescrizione, procederà ad annullare senza rinvio per estinzione, rendendo superflua l'ulteriore valutazione di questioni sul trattamento sanzionatorio.
- Per contestare il dolo o richiedere l'applicazione di scriminanti o circostanze attenuanti, la difesa deve presentare fin dalle fasi di merito elementi di prova o dichiarazioni coerenti e documentabili; dichiarazioni tardive o contrastanti con le dichiarazioni dell'immediato fatto hanno minore efficacia.
- La presenza di precedenti o di pregiudizi penali non pertinenti al reato in questione non giustifica, di per sé, la negazione della tenuità del fatto o dell'occasionalità della condotta.
Testo integrale
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