Cassazione Penale, Sentenza n. 29352/2023 del 06/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I tre ricorrenti hanno proposto distinti ricorsi per cassazione contro la conferma in appello delle condanne per usura (tutti e tre) e per estorsione (Capriolo e Carotenuto). Capriolo lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'ammissione di responsabilità e le difficoltà economiche. Pomatico censura l'applicazione della recidiva (reiterata, specifica, infraquinquennale) ritenendola erronea e insufficientemente motivata e deduce altresì che il percorso di collaborazione non è stato valutato. Carotenuto svolge cinque motivi: presunto travisamento delle fonti di prova e della testimonianza della persona offesa, illogicità nella spiegazione del ritardo dell'emersione della sua posizione, illegittimo riconoscimento dell'aggravante di cui all'art.644, comma 5 n.4 cod. pen., mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e vizio nella confisca della somma sequestrata ritenuta non riconducibile al profitto del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per manifesta infondatezza (Capriolo e Pomatico) o per incidenza di valutazioni di merito non rimovibili in sede di legittimità (Carotenuto). In sintesi: confermata l'affermazione di responsabilità e le valutazioni di merito svolte dai giudici di primo e secondo grado; rigettate le doglianze sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulle censure relative alla recidiva; respinte le critiche sulla valutazione di credibilità delle prove e sulle richieste di integrazione istruttoria; quanto alla confisca contestata, la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina dell'art.240-bis cod. pen. (confisca "allargata") e quindi non ha accolto la doglianza che prospettava l'assenza di rapporto di pertinenza tra somma e profitto del reato. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000.
Norme richiamate
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione e i relativi limiti; utilizzata per valutare l'ammissibilità delle doglianze che lamentano violazioni di legge o vizi motivazionali manifesti
Circostanza attenuante speciale (deducibile per particolari condizioni): la Corte richiama che l'operatore di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della sussistenza dei presupposti fattuali per la sua concessione
Norme sulla recidiva e sui suoi effetti nella determinazione della pena; la Cassazione ha richiamato la necessità di verificare i precedenti certificati e la corretta applicazione della recidiva reiterata specifica
art.69 cod. pen. (ultimo comma)
Prevede che la recidiva, in talune ipotesi, preclude una più favorevole comparazione delle circostanze attenuanti generiche; motivazione usata per escludere un diverso bilanciamento delle attenuanti per Pomatico
art.644 cod. pen. (comma 5 n.4)
Aggravante connessa alla particolare condizione della vittima (es. qualità di imprenditore); la Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito sulla sussistenza dell'aggravante anche se l'uso del denaro aveva finalità familiari
art.603 cod. proc. pen. (comma 3)
Disciplina i limiti all'integrazione istruttoria in caso di giudizio abbreviato; richiamata per spiegare la legittimità del diniego di raccolta di nuove prove in appello dopo un abbreviato 'secco'
Norma sulla confisca 'allargata' collegata a reati-spia: la confisca può essere disposta in presenza di beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati o all'attività svolta, senza che rilevi il quantum ricavato direttamente dal singolo reato; applicata nel caso per giustificare la misura ablativa
art.585 cod. proc. pen. (comma 4)
Stabilisce che l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche a motivi nuovi formulati in memoria successiva; richiamata per escludere l'ammissibilità di ulteriori doglianze tardive
Consente la condanna alle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa, al pagamento in favore della cassa delle ammende; applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e alla sanzione di 3.000 euro
art.173-bis disposizioni attuative cod. proc. pen.
Norma tecnica relativa al contenuto e alla forma del motivo di ricorso in cassazione (sintesi dei motivi), richiamata in premessa per la presentazione dei motivi
art.23 co.8 D.L. n.137/2020 (s.m.i.)
Prevede il trattamento con contraddittorio scritto in determinate ipotesi processuali: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di tale disposizione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è lo spazio per rivedere le valutazioni di fatto dei giudici di merito: le critiche sulla persuasività o sull'assegnazione di peso alle prove sono in genere inammissibili se non fondate su vizi di legge o illogicità manifesta
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti generiche occorre non solo dichiarare circostanze favorevoli, ma far emergere elementi concreti e specifici che dimostrino un diverso bilanciamento delle circostanze rispetto alla gravità della condotta; la mera ammissione di responsabilità o la condizione economica può non essere sufficiente
- L'applicazione della recidiva va documentata e motivata: il certificato del casellario e la pregressa pronuncia che abbia già applicato la recidiva supportano legittimamente la valutazione del giudice; l'assenza di un precedente accertamento specifico può essere superata se vi è sentenza precedente che ha già assunto la recidiva
- Dopo un giudizio abbreviato 'secco' le possibilità di acquisire ulteriori mezzi di prova in appello sono limitate; le istanze integrative devono radicarsi nelle condizioni previste dall'art.603 cod. proc. pen.
- La confisca 'allargata' ex art.240-bis prescinde dal computo del profitto specifico del reato e si fonda sulla sproporzione tra beni posseduti e redditi/attività: le doglianze basate solo sul mancato rapporto diretto col singolo illecito possono essere inefficaci
- La formulazione di motivi nuovi in memoria successiva può essere inammissibile se l'impugnazione principale è già dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art.585 c.4, per cui è importante introdurre tempestivamente tutte le doglianze rilevanti
- Il rigetto dei ricorsi con condanna alle spese e sanzioni aggiuntive è possibile quando la Cassazione riscontra profili di colpa nella determinazione dell'impugnazione: ciò comporta un rischio finanziario per il ricorrente che adotti censure palesemente infondate
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