Cassazione Penale, Sentenza n. 30369/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda una domanda proposta in sede esecutiva da un condannato per ottenere il riconoscimento della continuazione tra due sentenze irrevocabili: una del GUP di Torino per reati commessi tra il 21.03.2021 e il 25.10.2021, comprendenti detenzione/cessione di stupefacenti in lieve entità, false generalità e falsità in atti, e una precedente del Tribunale di Torino per false generalità commesse il 04.06.2020. Il Tribunale di Torino ha respinto l’istanza ritenendo che, pur esistendo una parziale omogeneità tra le condotte (uso di false generalità), l’intervallo temporale di circa sette mesi tra gli episodi escludesse la prova di un’unica programmazione criminosa e deponesse per una mera abitualità delittuosa incompatibile con la continuazione. Con il ricorso per cassazione il condannato ha dedotto erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la motivazione fosse incongrua perché sette mesi non sarebbero un intervallo incompatibile con la progettazione unitaria; la finalità delle false generalità sarebbe stata quella di spacciarsi per minorenne per attenuare le conseguenze penali di altre condotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e ha confermato il diniego del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. Ha ribadito che la continuazione richiede una visibile programmazione iniziale di una pluralità di condotte, almeno nelle linee essenziali, e che il giudice deve valorizzare indicatori concreti come omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita. Nel caso concreto, l’ampio intervallo temporale tra i fatti è stato considerato coerente con la mancanza di un disegno criminoso unitario, mentre la tesi difensiva si limitava a sovrapporre il movente alla progettazione unitaria. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
La continuazione presuppone un unico disegno criminoso, ossia una programmazione iniziale almeno nelle linee essenziali di una pluralità di condotte, non riducibile a mera abitualità o reiterazione di reati.
art. 73, quinto comma, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma richiamata solo per descrivere uno dei reati oggetto della precedente sentenza posta a base della richiesta di continuazione.
Norma richiamata per descrivere i reati di false generalità oggetto delle sentenze poste a raffronto ai fini della continuazione.
Norma richiamata per descrivere uno dei reati della sentenza del 2024 presa in considerazione nella domanda di continuazione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica concreta di indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, non essendo sufficiente la sola presenza di reati omogenei o la mera reiterazione di condotte.
- L’unità di disegno ex art. 81, comma 2, c.p. non coincide con una generica scelta di vita delinquenziale o con l’abitudine a delinquere, ma esige una rappresentazione unitaria, almeno nelle linee essenziali, delle condotte future al momento del primo reato.
- Non è necessario che ogni dettaglio dei reati successivi fosse già predeterminato; è sufficiente una programmazione iniziale di massima, purché i reati risultino previsti in via generale e funzionali a un unico scopo prefissato.
- La valutazione sulla continuazione è essenzialmente indiziaria e deve considerare insieme omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, causali, sistematicità e abitudini di vita programmate; nessun indice, da solo, è decisivo se i fatti successivi appaiono frutto di determinazioni estemporanee.
- Un ampio intervallo temporale tra le condotte può legittimamente essere valorizzato come elemento contrario alla prova di un’unica ideazione criminosa, soprattutto se la difesa non offre ulteriori elementi concreti di programmazione unitaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30246/2026 del 10/08/2026
- Sentenza penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30247/2026 del 10/08/2026
- Sentenza penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30248/2026 del 10/08/2026
- Sentenza penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30249/2026 del 10/08/2026
- Sentenza penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30250/2026 del 10/08/2026
- Sentenza penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30252/2026 del 10/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →