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Ordinanza

Ordinanza n. 1720/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -di atto prot. -OMISSIS-del Comune di Santa Marinella- Responsabile IV Settore ad oggetto comunicazione divieto prosecuzione attività e chiusura impianti distribuzione -OMISSIS-. notificato con nota del -OMISSIS- Comunicazione SUAP pratica n.-OMISSIS-; -nonché, e nei limiti dell'interesse, di nota protocollo n. -OMISSIS- con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale Lazio e Abruzzo UADM Lazio 3 - Area Territoriale Civitavecchia ha comunicato Decreto di interdizione antimafia della Prefettura di Milano prot. -OMISSIS-richiamata nell'atto prot. -OMISSIS-del Comune di Santa Marinella- Responsabile IV Settore; - di ogni altro atto ad essi connesso, preordinato, e conseguente, nessuno escluso compresi note e comunicazioni richiamate nell'atto gravato.

Giustizia amministrativa202602424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione del Comune di divieto di prosecuzione dell’attività e chiusura degli impianti di distribuzione, fondata sull’interdittiva antimafia adottata nei confronti della società cedente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l’atto comunale con cui è stato disposto il divieto di prosecuzione dell’attività e la chiusura degli impianti di distribuzione trasferiti alla ricorrente. È stata inoltre contestata, nei limiti dell’interesse, la comunicazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativa al decreto di interdizione antimafia emesso dalla Prefettura nei confronti della società cedente, nonché gli atti connessi. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la ricorrente ha prospettato censure riferite agli effetti dell’interdittiva antimafia e alla successiva vicenda processuale riguardante l’impugnazione dell’interdittiva da parte della società cedente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris. La documentazione prodotta ha dimostrato, secondo il Collegio, che il trasferimento degli impianti alla ricorrente si è perfezionato dopo l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva nei confronti della società cedente. Quest’ultima, pertanto, non poteva validamente disporre del titolo autorizzativo relativo agli impianti, ai sensi dell’art. 67, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011. Il TAR ha ritenuto irrilevante la successiva impugnazione dell’interdittiva da parte della cedente, poiché l’interdittiva risultava ancora produttiva di effetti. Anche il periculum in mora non è stato ritenuto sufficiente: nel bilanciamento degli interessi contrapposti è prevalso l’interesse pubblico alla corretta esecuzione del provvedimento interdittivo. La società ricorrente è stata condannata al pagamento, in favore del Comune, delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata valutata mediante verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 67, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    È stato ritenuto ostativo alla valida disposizione del titolo autorizzativo il trasferimento degli impianti perfezionato dopo l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva nei confronti della società cedente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità della ricorrente e della società cedente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali presupposti, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, per la tutela dei diritti o della dignità delle parti mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando un’informazione antimafia interdittiva è stata adottata nei confronti del titolare di un’autorizzazione, il successivo trasferimento del titolo o dell’attività non può validamente produrre effetti a favore dell’acquirente, se perfezionato dopo l’interdittiva, ai sensi dell’art. 67, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011.
  • La successiva impugnazione dell’interdittiva antimafia non rende irrilevanti, in sede cautelare, gli effetti del provvedimento prefettizio finché esso continua a essere produttivo di effetti.
  • Nella tutela cautelare, l’interesse pubblico alla corretta esecuzione di un provvedimento interdittivo antimafia può prevalere sugli interessi privati alla prosecuzione dell’attività, quando difetti anche il fumus boni iuris della domanda.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaIndustria, artigianato e attività produttiveTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

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