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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11746/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto. È stata così confermata la decisione della Corte d’appello che aveva respinto la domanda del dirigente, con conseguente esclusione dell’indennità supplementare riconosciuta in primo grado.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento di un dirigente di società industriale, avvenuto dopo una riorganizzazione aziendale e la soppressione/ridimensionamento del ruolo ricoperto. Il Tribunale aveva riconosciuto al dirigente l’indennità supplementare prevista dal CCNL dirigenti industria, ritenendo il licenziamento ingiustificato; la Corte d’appello, invece, accogliendo l’impugnazione incidentale della società, aveva ritenuto legittimo il recesso e respinto la domanda del lavoratore. Nel ricorso per cassazione il dirigente deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel contenuto della lettera di licenziamento; 2) violazione degli artt. 112, 101 e 2697 c.c., oltre all’art. 24 Cost., per asserita decisione ultra/extra petita, introduzione d’ufficio di un principio non dedotto e inversione dell’onere della prova; 3) violazione degli artt. 19 e 22 del CCNL dirigenti aziende industriali, nella parte in cui richiedono la giustificatezza del licenziamento del dirigente. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava in realtà a contestare l’interpretazione della lettera di licenziamento, censurabile solo come violazione dei canoni ermeneutici o per vizio motivazionale nei limiti consentiti; ha ritenuto il secondo motivo infondato e in parte inammissibile, escludendo extrapetizione, lesione del contraddittorio e inversione dell’onere della prova; ha ritenuto infine inammissibile il terzo motivo, perché muoveva da una lettura della sentenza di merito non corrispondente alla sua effettiva ratio decidendi.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L’omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non può essere usato per contestare l’interpretazione del contenuto di un atto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge è il veicolo corretto per denunciare la violazione dei canoni legali di interpretazione degli atti negoziali o unilaterali, non una mera diversa lettura del contenuto dell’atto.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    L’interpretazione degli atti unilaterali, compresa la lettera di licenziamento, è accertamento di fatto del giudice di merito censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione nei limiti consentiti.

  • art. 1324 c.c.

    I principi sull’interpretazione del contratto si applicano, in quanto compatibili, anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, come la comunicazione di licenziamento.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di extrapetizione sussiste solo se il giudice attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto o decide su questioni non dedotte e non rilevabili d’ufficio; non quando qualifica diversamente il rapporto nei limiti delle domande e delle eccezioni.

  • art. 101 c.p.c.

    Non vi è violazione del contraddittorio se la decisione non si fonda su una questione rilevata d’ufficio senza previa interlocuzione delle parti.

  • art. 24 Cost.

    La Corte esclude che la decisione impugnata abbia compresso il diritto di difesa del lavoratore, poiché le valutazioni sono state compiute sulle prove raccolte nel processo.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è inversione dell’onere della prova quando il giudice fonda la decisione sulla valutazione delle prove acquisite dalle parti; non basta lamentare che il giudice abbia tratto conclusioni sfavorevoli.

  • art. 19 CCNL 25 novembre 2009 dirigenti aziende industriali

    La nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente va ricostruita in relazione alla disciplina collettiva e alla giurisprudenza; la Corte di merito ha ritenuto integrata la giustificatezza in presenza di effettiva riorganizzazione aziendale non pretestuosa.

  • art. 22 CCNL 25 novembre 2009 dirigenti aziende industriali

    L’indennità supplementare è dovuta solo se il dirigente non ritenga giustificata la motivazione addotta dall’azienda; la sua spettanza dipende quindi dall’accertamento della giustificatezza del recesso.

Massime di principio

  • L’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per censurare la mera interpretazione, da parte del giudice di merito, di una lettera di licenziamento o di altro atto unilaterale; per contestare tale attività occorre dedurre la violazione dei canoni ermeneutici o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • L’interpretazione degli atti unilaterali a contenuto patrimoniale, inclusa la comunicazione di licenziamento, costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e conforme ai criteri legali di interpretazione.
  • Non ricorre extrapetizione quando il giudice di appello, nel decidere sulla domanda o sull’impugnazione, attribuisce al rapporto controverso una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata in primo grado, purché non introduca nuovi fatti né attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto.
  • La violazione dell’art. 101 c.p.c. presuppone che la decisione si fondi su una questione rilevata d’ufficio senza previo contraddittorio; non vi è lesione del contraddittorio se la decisione si basa su questioni già introdotte dalle parti e su prove acquisite nel processo.
  • Non vi è violazione dell’art. 2697 c.c. quando il giudice valuta le prove offerte dalle parti e trae da esse il proprio convincimento: l’onere della prova è violato solo se il giudice lo distribuisce erroneamente tra le parti.
  • Nei rapporti dirigenziali disciplinati dalla contrattazione collettiva, la giustificatezza del licenziamento va verificata in concreto alla luce della riorganizzazione aziendale o delle ragioni addotte dal datore di lavoro, non potendo il giudice sostituirsi all’imprenditore nella valutazione di opportunità della scelta organizzativa se questa risulti effettiva e non pretestuosa.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioniProveCanone
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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