Cassazione Penale, Sentenza n. 13026/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, in sede di esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena riconosciuta con sentenza di patteggiamento. Il ricorrente deduceva violazione delle norme sul patteggiamento e sulla sospensione condizionale (artt. 444 e 599-bis c.p.p., nonché artt. 163, 164, 168 c.p.), e del diritto di difesa (art. 24 Cost., art. 6 CEDU), sostenendo che non fosse ammissibile attribuire al giudice dell'esecuzione il potere di revocare il beneficio in sentenze concordate, poiché ciò intaccherebbe la volontà concordata delle parti e l'intangibilità della difesa; in particolare si contestava l'estensione ai giudizi di patteggiamento del principio giurisprudenziale che riconosce tale potere al giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la questione già esaminata con la sentenza n. 6272/2022. In quella pronuncia si è affermata la legittimità, in sede esecutiva, della revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza di patteggiamento quando sussistono cause ostative alla sua concessione, purché tali cause fossero documentalmente conoscibili dal giudice della cognizione al momento della decisione. Nel caso in esame, dopo la verifica disposta in rinvio, la Corte d'appello ha revocato il beneficio. La Cassazione ha ritenuto che non vi fosse indebita compressione del diritto di difesa, atteso che l'imputato conosceva la causa ostativa; ha quindi respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regola il patteggiamento (accordo delle parti); la Corte ha ritenuto che il fatto che la pena sia frutto di patteggiamento non escluda la possibilità di revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale se sussistono cause ostative alla sua concessione
Richiamato nel contesto degli istituti del concordato in appello; il principio giurisprudenziale applicato consente al giudice dell'esecuzione di intervenire sulla sospensione condizionale anche per sentenze concordate, nel rispetto dei limiti probatori e temporali indicati dalla giurisprudenza
Norma sulle motivazioni del ricorso per cassazione e sui motivi di impugnazione; la Corte ha utilizzato i criteri di ammissibilità e dei precedenti per dichiarare il ricorso inammissibile
Norma procedurale relativa all'esecuzione e agli atti del giudice dell'esecuzione; il richiamo serve a contestualizzare il potere del giudice dell'esecuzione di revocare benefici concessi in sede di cognizione
Disciplina le condizioni per la concessione della sospensione condizionale della pena; la sentenza applica il principio che la presenza di cause ostative preclude il beneficio
Si riferisce agli effetti della sospensione e alle cause ostative; la Corte ha ritenuto che la conoscenza della causa ostativa sia cruciale per legittimare la revoca in sede esecutiva
Regola la revoca della sospensione condizionale; la Corte ha confermato la possibilità di revoca in esecuzione quando ricorrono le condizioni previste e la causa ostativa sia documentalmente riscontrabile
art. 24 Cost.
Tutela del diritto di difesa: la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non fosse stato violato, poiché l'imputato era a conoscenza della causa ostativa che giustificava la revoca
art. 6 CEDU
Diritto al giusto processo: la Corte ha ritenuto compatibile la procedura seguita con i principi del giusto processo, in considerazione della conoscenza da parte dell'imputato delle condizioni ostative
Sentenza della Corte di Cassazione n. 6272 del 2022
Precedente vincolante per la fattispecie: afferma la legittimità della revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale concessa con sentenza di patteggiamento quando esistono cause ostative documentalmente conoscibili, e pone il principio della prevalenza dell'interesse alla legalità della decisione sulla volontà concordata delle parti
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena è legittima in sede esecutiva anche quando la pena deriva da un patteggiamento, se sussistono cause ostative alla concessione del beneficio
- Per radicare il potere di revoca del giudice dell'esecuzione è necessario che le cause ostative fossero documentalmente conoscibili al momento della decisione del giudice di cognizione (ad es. risultassero dal casellario giudiziale acquisito negli atti)
- L'interesse alla legalità della decisione prevale sull'accordo delle parti; il patteggiamento non rende "irrevocabile" il beneficio se la legge ne vieta la concessione
- La semplice deduzione di una lesione del diritto di difesa non è sufficiente: occorre dimostrare che l'imputato non fosse a conoscenza delle cause ostative o che sia stato impedito nell'esercizio della difesa
- Se la questione oggetto del ricorso è già stata esaminata e decisa dalla Corte di Cassazione in un precedente giudizio, il ricorso può essere dichiarato inammissibile
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