Cassazione Penale, Ordinanza n. 23691/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal ricorrente dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che impone la rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente, detenuto o comunque soggetto all'esecuzione della pena, aveva chiesto al giudice dell'esecuzione il differimento della pena ai sensi dell'art. 147 c.p., anche nelle forme della detenzione domiciliare. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza. Avverso tale ordinanza il soggetto ha proposto personalmente ricorso per cassazione, senza il ministero di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte rileva che, per i ricorsi proposti dopo il 3 agosto 2017, la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017 rende necessaria, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore abilitato; pertanto il ricorso personale è inammissibile.
Norme richiamate
Norma posta a fondamento dell'istanza di differimento della pena, anche in forma di detenzione domiciliare.
Come modificato dalla legge n. 103 del 2017, richiede che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, escludendo la proposizione personale del ricorso.
Consente di dichiarare l'inammissibilità senza formalità di procedura.
art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha soppresso dall'art. 613 c.p.p. l'inciso che consentiva alla parte di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
art. 111, comma 7, Cost.
La questione di legittimità costituzionale della disciplina è stata ritenuta manifestamente infondata rispetto a tale parametro.
art. 6 CEDU
La limitazione alla difesa personale in cassazione non è stata ritenuta lesiva del diritto convenzionale di difesa.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in ragione dei profili di colpa connessi all'impugnazione irrituale.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello
Ha affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. come modificato, chiarendo che la rappresentanza tecnica nel giudizio di cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore.
Massime di principio
- Dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere proposto e sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale; il ricorso personale della parte è inammissibile.
- L'obbligo di difesa tecnica nel giudizio di legittimità non viola di per sé il diritto di difesa, poiché la Cassazione richiede un elevato livello di qualificazione professionale e il legislatore può ragionevolmente escludere la difesa personale.
- L'inammissibilità del ricorso per violazione delle forme di proposizione può essere dichiarata senza formalità di procedura.
- Quando l'inammissibilità deriva da un'impugnazione irrituale imputabile a colpa della parte, può essere disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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