Cassazione Civile, Ordinanza n. 05725/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando la rinuncia al ricorso depositata dall'Agenzia delle Entrate. Poiché il contribuente intimato non si è costituito e non vi è stata comunicazione della rinuncia ai sensi dell'art. 390, comma 3, c.p.c., la Corte ha pronunciato l'inammissibilità senza statuire sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte della società contribuente, di una cartella di pagamento relativa a carichi tributari per i periodi d'imposta 2003, 2004 e 2005, collegati ad atti di contestazione di sanzioni emessi all'esito di una verifica fiscale. Secondo l'accertamento richiamato nei provvedimenti, il legale rappresentante della società sarebbe stato amministratore di fatto e la società sarebbe risultata residente in Italia presso altra sede, pur con residenza formale all'estero. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la sentenza della CTR aveva confermato l'accoglimento ritenendo operante un giudicato esterno formatosi in precedenti giudizi relativi a periodi d'imposta diversi, avente ad oggetto circostanze di fatto ritenute permanenti. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sull'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, perché volto a riproporre contestazioni di merito relative ad atti impositivi ormai definitivi e peraltro sgravati; (2) violazione dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, per avere il giudice tributario esaminato la cartella come veicolo di doglianze di merito ormai precluse e non più deducibili. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha poi dichiarato di rinunciare al ricorso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura è stata formalmente prospettata come violazione processuale per omessa pronuncia e corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dedotto come violato per omessa decisione sull'eccezione di inammissibilità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare la violazione di legge sostanziale/processuale in relazione al regime di impugnazione della cartella.
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per sostenere che non possono essere fatte valere tramite impugnazione della cartella questioni di merito ormai definitivamente precluse.
Richiamato con riferimento alla comunicazione della rinuncia al ricorso al contraddittore.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in cassazione determina l'inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse quando non risulti la prosecuzione del contraddittorio nei modi di legge.
- La cartella di pagamento non può essere utilizzata per riaprire questioni di merito ormai precluse o riferite ad atti impositivi divenuti definitivi, salvo i limiti previsti dall'ordinamento processuale tributario.
- L'omessa pronuncia su una specifica eccezione processuale integra violazione dell'art. 112 c.p.c., ma tale censura resta assorbita se il ricorso viene poi dichiarato inammissibile per rinuncia.
- Il giudicato esterno può operare anche tra annualità diverse quando investa accertamenti di fatto aventi carattere permanente, ma la sua rilevanza non viene scrutinata se il ricorso è estinto sul piano dell'interesse alla decisione.
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