Cassazione Penale, Sentenza n. 20287/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Perugia lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Il punto decisivo è però che il reato contestato (art. 186 cod. strada, fatto dell'8/8/2015) è estinto per prescrizione: una causa estintiva impedisce la prosecuzione del processo e richiede l'immediata declaratoria dell'estinzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. In conseguenza è stata eliminata la sanzione amministrativa accessoria applicata in sede penale, disponendo la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Terni, cui compete in via esclusiva accertare l'applicabilità e l'eventuale corso della procedura amministrativa ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada. La Corte ha inoltre ritenuto non applicabile in questa sede l'art. 129, comma finale, cod. proc. pen., non essendo ravvisata una delle cause di non punibilità previste da quella norma.
Norme richiamate
Il reato contestato (guida in stato di ebbrezza) risale al 8/8/2015 ed è stato dichiarato estinto per prescrizione; la prescrizione interrompe la procedibilità e impone la declaratoria estintiva.
art. 224, comma 3, cod. strada
L'estinzione del reato per prescrizione comporta che l'accertamento circa l'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria spetti in via esclusiva al Prefetto; pertanto la sanzione amministrativa applicata in sede penale va eliminata e la materia rimessa all'autorità amministrativa competente.
art. 129, cpv., cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto non applicabile il comma finale dell'art. 129 perché non emergono, nella motivazione impugnata, le specifiche cause di non punibilità ivi previste; pertanto non è possibile utilizzare tale disposizione per evitare la declaratoria di estinzione per prescrizione in questa sede.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. citate)
Sez. U., 21-10-1992, Marino; Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275; Cass., 23-1-1997, Bornigia; Cass., 24-6-1996, Battaglia
Richiamati precedenti della Corte secondo cui, se è intervenuta una causa estintiva del reato (es. prescrizione), il giudice di legittimità deve dichiararla immediatamente e non può disporre il rinvio per ulteriore accertamento sul merito.
Massime di principio
- Se il reato è estinto per prescrizione il giudice deve dichiarare immediatamente l'estinzione e non è consentito rinviare il processo per ulteriori accertamenti di merito.
- L'intervenuta prescrizione penale comporta la rimozione delle sanzioni penali; le sanzioni amministrative accessorie collegate al reato sono di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada e vanno trattate dall'autorità amministrativa.
- Non sempre è possibile applicare il comma finale dell'art. 129 c.p.p.; quella norma richiede il concreto riscontro delle specifiche cause di non punibilità, che devono risultare evidenti in motivazione per essere utilizzate in sede di cassazione.
- In procedimenti per reati con possibili conseguenze amministrative (es. sospensione patente) è importante verificare tempestivamente i termini di prescrizione e, se maturata, chiederne la declaratoria immediata per impedire la prosecuzione del processo.
- Quando si impugna una sentenza è strategico sollevare tempestivamente questioni estintive (prescrizione, amnistia, indulto) poiché, se riconosciute, precludono la valutazione del merito e portano all'annullamento senza rinvio.
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