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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15371/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo grado, della domanda di ricostituzione di pensione già revocata nei confronti di due pensionati. In appello la corte territoriale ha dichiarato improcedibile l'impugnazione perché l'atto di appello non era stato notificato per la prima udienza fissata ai sensi dell'art. 435 c.p.c.; la notifica era avvenuta solo successivamente, dopo un rinvio d'ufficio dell'udienza, e comunque senza rispettare il termine a difesa. I ricorrenti hanno impugnato la decisione deducendo violazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU, 415, 421, 291, 152, 153, 154 e 155 c.p.c., 3 e 24 Cost., sostenendo che la notifica fosse rituale, sebbene tardiva rispetto al termine a comparire, che tale termine fosse ordinatorio e che fosse improprio il richiamo alla ragionevole durata del processo, anche perché il decreto di fissazione dell'udienza era stato emesso solo dopo un lungo tempo dal deposito dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la declaratoria di improcedibilità dell'appello. Ha ritenuto applicabile il principio secondo cui, nel rito del lavoro, se l'appellante non notifica il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza per la prima udienza e non compare per addurre un giustificato impedimento, l'improcedibilità può essere dichiarata d'ufficio anche se la notifica intervenga per una udienza successiva fissata a seguito di rinvio della prima. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 435 c.p.c.

    Nel rito del lavoro l'appello va notificato per l'udienza fissata; la mancata notifica per la prima udienza rileva ai fini dell'improcedibilità.

  • art. 291 c.p.c.

    Non è applicabile per sanare la mancata notifica dell'appello quando la nullità derivi dalla totale omissione di notifica per la prima udienza e dal comportamento negligente della parte.

  • art. 421 c.p.c.

    Il giudice non può utilizzare i poteri officiosi per assegnare un termine perentorio all'appellante al fine di rinnovare una notifica omessa in violazione del rito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla ragionevole durata del processo; la Corte ribadisce il rilievo della ragionevole durata nella lettura del rito, ma non accoglie la censura.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della tutela del giusto processo, senza incidere sull'esito della decisione.

  • art. 152 c.p.c.

    Censurato dalla parte ricorrente; non assume rilievo decisivo nella motivazione di rigetto.

  • art. 153 c.p.c.

    Censurato dalla parte ricorrente; la Corte non ne fa applicazione per rimettere in termini la parte.

  • art. 154 c.p.c.

    Censurato dalla parte ricorrente; non è ritenuto idoneo a superare l'improcedibilità.

  • art. 155 c.p.c.

    Censurato dalla parte ricorrente; non è utilizzato per escludere la sanzione processuale.

  • art. 415 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente nel motivo; la decisione si concentra però sulla disciplina della notificazione dell'appello nel rito del lavoro.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente; non conduce a una diversa soluzione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente come parametro di difesa; la Corte conferma comunque l'improcedibilità.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    Viene applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, DPR n. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, l'appellante che non notifichi il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza per la prima udienza fissata incorre nell'improcedibilità dell'impugnazione, dichiarabile d'ufficio.
  • La successiva notifica dell'appello per una udienza rinviata d'ufficio non sana, di per sé, l'omissione originaria né impedisce la declaratoria di improcedibilità se la parte non compare alla prima udienza per rappresentare un giustificato impedimento.
  • L'art. 291 c.p.c. non può essere utilizzato per rimediare alla totale omissione di notifica dell'appello nel rito del lavoro quando la decadenza processuale derivi da negligenza della parte.
  • I poteri officiosi del giudice ex art. 421 c.p.c. non consentono di assegnare un termine perentorio per rinnovare una notifica omessa in violazione delle regole di instaurazione del giudizio di appello.
  • Il richiamo alla ragionevole durata del processo non consente di derogare ai requisiti di procedibilità dell'impugnazione stabiliti dal rito speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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