Cassazione Penale, Sentenza n. 2465/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma degli arresti domiciliari per presunta illegittimità del giudizio di gravità indiziaria. Il ricorrente ha sostenuto che le indagini fossero incomplete e che, in molti capi, gli adempimenti tecnici (collaudo, documentazione originale delle carte di circolazione, qualificazione delle modifiche strutturali, nazionalizzazione) fossero regolati da direttive ministeriali, circolari e dal d.m. 28.4.2008, che avrebbero escluso l'illiceità delle pratiche. Contesta inoltre che in alcuni casi la busta consegnata non contenesse denaro e che, quindi, mancasse la prova del patto corruttivo.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in gran parte reiterative delle già rigettate ragioni di riesame e che il Tribunale avesse fornito motivazione adeguata e completa sulla gravità indiziaria: videoriprese e conversazioni dimostrerebbero ripetute dazioni di denaro, coincidenti temporalmente con il disbrigo delle pratiche; occultamento e recupero di buste con denaro nelle pratiche; accessi abusivi al sistema informatico con inserimento del codice agenzia '0000' per ottenere l'esito illecito delle pratiche. La Corte osserva che le questioni tecniche richiedono verifica nel merito e non possono, di per sé, escludere la gravità indiziaria. Per l'inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
La Corte richiama i parametri di ammissibilità del ricorso per cassazione: il motivo deve contenere una critica argomentata e specifica rispetto alle argomentazioni del provvedimento impugnato; censure generiche o reiterative sono inammissibili
artt. 71-72-78 Codice della Strada
Invocate dalla difesa per sostenere che le modifiche ai veicoli non fossero 'strutturali'; la Corte osserva che tale questione attiene alla valutazione di merito delle singole pratiche e non è decisiva, di per sé, per escludere la gravità indiziaria
Direttiva del Ministero dei Trasporti del 4.8.2005
Direttiva ministeriale 4 agosto 2005
Richiamata dal ricorrente per regolamentare la materia del cambiamento di categoria dei veicoli; la Corte segnala che la difesa non ha dimostrato che l'applicazione di tale direttiva escluda il sistema probatorio (videoriprese, dazioni di denaro) su cui si basa la gravità indiziaria
D.M. 28.4.2008
Invocato dalla difesa in relazione alla nazionalizzazione e omologazione dei veicoli; la Corte evidenzia che la questione è rilevante per il merito amministrativo delle pratiche ma non sufficiente a vanificare le evidenze probatorie a supporto della misura cautelare
Circolari e note ministeriali
circolari, note di servizio ministeriali
Richiamate dalla difesa per giustificare le procedure relative alle immatricolazioni e nazionalizzazioni; la Corte ritiene tali fonti tecniche rilevanti per il merito ma non idonee, senza specifiche contestazioni fattuali, a escludere la gravità indiziaria basata su ripetute dazioni di denaro e accessi informatici illeciti
Massime di principio
- Per impugnare con successo in cassazione un provvedimento cautelare è necessario proporre censure specifiche e argomentate; motivi generici o reiterativi, senza confronto puntuale con la motivazione del giudice, sono inammissibili
- La contestazione tecnica/amministrativa (es. interpretazione di direttive, circolari, collaudi, omologazioni) riguarda in prevalenza il merito delle singole pratiche e non è sufficiente a escludere la gravità indiziaria quando esistono elementi probatori concreti (videoriprese, scambi di denaro, temporalità degli eventi, accessi informatici fraudolenti)
- Elementi fattuali ripetuti e sistematici — come consegne di denaro documentate da video, occultamento e recupero di buste, coincidenza temporale tra la ricezione di denaro e il compimento dell'atto — rafforzano la valutazione della gravità indiziaria anche se singoli atti amministrativi potrebbero essere discutibili sul piano tecnico
- Se si intende impugnare la gravità indiziaria occorre contestare direttamente e in modo puntuale le fonti probatorie utilizzate dal giudice (es. dichiarare errori nelle videoregistrazioni, contraddittorietà delle conversazioni, spiegare l'assenza materiale di denaro), non limitandosi a eccepire norme tecniche o regolamenti
- La distinzione tra vizio di merito e vizio di motivazione è cruciale: questioni tecniche e documentali andranno di norma affrontate nel merito del procedimento piuttosto che come mezzo esclusivo per ottenere l'annullamento di misure cautelari in sede di riesame o cassazione
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