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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10262/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel processo di appello l'imputato era stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, a seguito di definizione concordata della pena ex art. 599-bis c.p.p. davanti alla Corte di appello. La Corte aveva applicato la pena di anni uno e mesi otto di reclusione, con rideterminazione delle pene accessorie fallimentari nella medesima durata. Con il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, erano stati dedotti tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa verifica, da parte del giudice di appello, della possibile sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., sostenendo che tale verifica dovesse essere compiuta d'ufficio e prima di ogni rilievo sulla rinuncia ai motivi di merito; 2) violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p. e vizio di motivazione, per non avere la pena principale essere commisurata nel minimo edittale; 3) doglianza sulla mancata rideterminazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, con richiamo ai parametri di cui all'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo relativo all'art. 129 c.p.p. perché, nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., una volta intervenuta rinuncia ai motivi di appello, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sulla insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, essendo la cognizione limitata ai motivi non rinunciati. Ha considerato inammissibile anche la censura sulle pene accessorie, rilevando che dagli atti risultava la rinuncia ai motivi salvo quelli sulla pena e che l'accordo con il Procuratore Generale aveva riguardato anche il trattamento accessorio, rapportato alla medesima durata della pena principale e comunque entro i limiti di legge. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il patteggiamento in appello; nel caso di rinuncia ai motivi, il controllo del giudice resta limitato ai motivi non rinunciati.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura nei casi previsti.

  • art. 129 c.p.p.

    non impone, nel patteggiamento in appello dopo rinuncia ai motivi, una motivazione specifica sul mancato proscioglimento, se non emergono immediatamente cause ostative.

  • art. 133 c.p.

    richiamato dalla difesa per la commisurazione della pena e delle pene accessorie; la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato dalla difesa ai fini delle attenuanti generiche e della dosimetria, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    norma sulle pene accessorie fallimentari, ritenute correttamente parametrate alla pena principale e comunque nei limiti di legge.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di impugnazione circoscrive il perimetro della cognizione del giudice ai soli profili non rinunciati.
  • La sentenza resa all'esito di patteggiamento in appello non richiede una motivazione specifica sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che dagli atti emergano immediatamente cause di non punibilità o nullità assolute rilevabili d'ufficio.
  • Quando il trattamento sanzionatorio, incluse le pene accessorie, risulta conforme all'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nei limiti legali, le censure sulla dosimetria sono inammissibili se il ricorso mira sostanzialmente a rimettere in discussione un assetto concordato.
  • Nel giudizio di legittimità avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p., le doglianze che investono questioni non più devolute per effetto della rinuncia ai motivi non sono scrutinabili nel merito.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioniRiti alternativi
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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