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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42284/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'indennizzo per ingiusta detenzione relativo al periodo di arresti domiciliari dal 10 al 24 settembre 2010, disposti a seguito di accuse per associazione a delinquere (art. 416 c.p., capo A), favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, comma 5, d.lgs. 286/1998, capo B) e falso (art. 483 c.p., capo C). La misura venne annullata dal Tribunale del Riesame ma il Riesame confermò gravi indizi in relazione all'episodio dell'8 marzo 2010. In sede di giudizio di merito il Marcolongo fu prosciolto per la maggior parte delle imputazioni e per l'episodio dell'8 marzo 2010 la responsabilità fu dichiarata estinta per prescrizione (non proscioglimento nel merito). Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Brescia che aveva rigettato la domanda di riparazione, lamentando errori di diritto e carenza motivazionale circa la sussistenza di gravi indizi e l'assenza di riferimenti all'episodio dell'8 marzo nell'interrogatorio.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il Tribunale del Riesame, pur avendo annullato la misura per esigenze cautelari complessive, aveva comunque ritenuto sussistenti gravi indizi relativi all'episodio dell'8 marzo 2010; il successivo proscioglimento per prescrizione non è un proscioglimento nel merito e, considerata la natura ammissiva delle dichiarazioni del Marcolongo su quell'episodio, la gravità indiziaria permane. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando la restrizione della libertà sia fondata su più contestazioni, il proscioglimento (anche per prescrizione) riguardante solo alcune di esse non dà diritto all'indennizzo se anche una sola delle contestazioni, autonomia a parte, era idonea a giustificare la misura cautelare. Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Accusa di associazione a delinquere tra i capi contestati; rilevante ai fini della valutazione del quadro indiziario che giustificò la misura cautelare

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Norma relativa al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, parte dell'imputazione che ha contribuito al quadro indiziario iniziale

  • art. 483 cod. pen.

    Falso come ulteriore capo d'imputazione valutato nel complesso delle contestazioni per la misura cautelare

  • Sentenza Corte costituzionale n. 219/2008

    Richiamata dalla Corte d'appello: la giurisprudenza costituzionale ha ampliato l'ambito dell'indennizzo anche a casi di mancato proscioglimento nel merito; tuttavia, il Supremo Collegio ha ritenuto che ciò non osti all'esclusione dell'indennizzo quando permangono gravi indizi su almeno una contestazione idonea a giustificare la misura

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 5621/2013 - Colucci; Sez. 4, n. 29623/2020 - Russo)

    Principio consolidato secondo il quale, se la custodia cautelare si fonda su più contestazioni, il proscioglimento non pieno (anche per prescrizione) di alcune non dà diritto all'indennizzo se almeno una contestazione rimasta è autonomamente idonea a legittimare la restrizione della libertà

Massime di principio

  • Quando la misura cautelare è stata adottata sulla base di più imputazioni, il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione è escluso se almeno una delle imputazioni, ancora sorretta da gravi indizi e autonoma rispetto alle altre, era sufficiente a giustificare la restrizione; il proscioglimento per prescrizione non equivale ad assoluzione nel merito e può quindi precludere l'indennizzo
  • Le dichiarazioni ammissive o confessorie del soggetto interrogato sono valutate negativamente ai fini della richiesta di riparazione: ammissioni o comportamenti che confermino una condotta colposa possono consolidare la valutazione di gravità indiziaria
  • Per ottenere l'indennizzo è necessario dimostrare l'assenza di gravi indizi per tutte le contestazioni che hanno sorretto la misura: basta una contestazione rimasta 'solida' per escludere il risarcimento
  • In sede di impugnazione dell'ordinanza che ha negato l'indennizzo è essenziale contestare in modo puntuale le valutazioni del Tribunale del Riesame e dimostrare l'inesistenza di motivazioni idonee a giustificare la misura, compreso l'assenza di elementi indiziari riferibili a singoli episodi

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