Cassazione Penale, Sentenza n. 30377/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva nullità della sentenza ex art. 522, comma 2, cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 518 cod. proc. pen.; erronea applicazione e riqualificazione della fattispecie originaria (da concorso esterno in associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis a associazione a delinquere semplice ex art. 416 e reato di corruzione elettorale), con capovolgimento dei ruoli tra Mancusí e Cossidente e introduzione di un "fatto nuovo" non correlato all'imputazione iniziale; mancata valutazione della declaratoria di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; carenza di motivazione e insufficienza probatoria sulle ritenute condotte associative.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, statuendo che il fatto non sussiste. Il Collegio ha censurato la Corte di appello per aver considerato la modifica dell'imputazione come semplice riqualificazione senza affrontare la questione della nullità per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e senza valutare adeguatamente la mancanza del programma delittuoso e la composizione della presunta associazione semplice; per tali vizi radicali la sentenza di merito è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
Norma sull'associazione a delinquere semplice; la sentenza di primo grado aveva ritenuto sussistere una compagine organizzata finalizzata a reati di corruzione elettorale, ma la Cassazione ha rilevato che la Corte di appello non ha adeguatamente dimostrato il necessario programma criminoso e la stabile organizzazione richiesta per applicare correttamente tale fattispecie.
Norma sull'associazione di tipo mafioso; l'imputazione originaria riguardava il concorso esterno in un "clan Cossidente" di tipo mafioso. La successiva esclusione della configurazione mafiosa di quel gruppo in altri giudizi ha posto in discussione la base fattuale dell'accusa originaria.
Regola sul concorso di persone nel reato; evocata nella formulazione originaria dell'accusa (concorso esterno), ma la valutazione della partecipazione e del ruolo dei soggetti nell'assetto ritenuto dalla sentenza di primo grado e da quella di appello è stata oggetto di scrutinio dalla Cassazione.
Dispositivo che disciplina la possibile declaratoria di nullità della sentenza di primo grado sollevata in appello; il ricorrente chiedeva che la declaratoria di nullità non prevalesse su una formula liberatoria di merito (art. 129, comma 2). La Corte ha ritenuto che la violazione e il radicale mutamento dell'accusa giustificassero l'annullamento senza rinvio.
Norma procedurale sulla motivazione della sentenza e sulla congruenza tra accusa e decisione; il ricorso ha denunciato la violazione di tale principio nella parte relativa all'introduzione di un fatto diverso rispetto all'imputazione originaria, deduzione che la Corte di cassazione ha ritenuto fondata.
Disposizione che consente al giudice di pronunciarsi nel merito e assolvere quando la prova è insufficiente, anche in presenza di altre questioni processuali; il ricorrente invocava la prevalenza di una formula liberatoria di merito sulla declaratoria di nullità; la Corte ha osservato che la Corte di appello non ha correttamente applicato questo principio nella motivazione.
Norma sulla corruzione elettorale; la prima sentenza aveva ricondotto parte delle condotte a reati di corruzione elettorale, ma la Cassazione ha ritenuto che tale qualificazione non giustificasse da sola la nuova configurazione associativa adottata in appello senza adeguata prova del programma criminoso e della compagine.
Cass. sez. 1, n. 48437/2019
Decisione richiamata nella vicenda relativa al "clan Cossidente" che aveva escluso elementi interpretati dalle Corti precedenti come riconducibili a una associazione mafiosa; la sentenza di appello non ha adeguatamente considerato l'effetto di quella pronuncia sul quadro probatorio.
Cass. n. 19321 del 10/6/2016
Precedente richiamato dalla Corte di appello per sostenere la possibilità di riqualificazione della fattispecie da 416-bis a 416; la Cassazione ha ritenuto che nel caso concreto la Corte di appello si sia limitata a richiamare principi generali senza valutare la concreta divergenza tra imputazione originaria e nuova ricostruzione.
Massime di principio
- Il principio di correlazione accusa-sentenza impedisce che in appello si sostituisca l'imputazione originaria con un "fatto nuovo" che capovolga la posizione delle parti senza che tale cambiamento sia chiaro, dedotto e adeguatamente motivato.
- La semplice derubricazione tecnica da 416-bis a 416 non esime il giudice d'appello dall'obbligo di verificare la sostanza dell'accusa: se la nuova qualificazione comporta una diversa rappresentazione dei soggetti, del programma criminoso o dei ruoli apicali, si configura un mutamento che può determinare la nullità.
- Quando in sede d'appello viene prospettata la nullità della sentenza per violazione dell'art. 518 cod. proc. pen., il giudice deve affrontare direttamente la questione e motivare specificamente perché ritiene la riqualificazione lecita e compatibile con il principio di correlazione; altrimenti la decisione può essere annullata per vizio di motivazione.
- L'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. impone che, ove la prova sia insufficiente, prevalga una decisione di merito che assolva l'imputato piuttosto che una declaratoria formale di nullità: il giudice deve valutare se sussistono i presupposti per una formula liberatoria prima di fermarsi su questioni procedurali.
- L'esistenza di un precedente penale che esclude un elemento fattuale (es. la configurazione mafiosa di un gruppo) può incidere radicalmente sulla compatibilità dell'imputazione originaria: la rinnovata ricostruzione dei fatti deve tenere conto di tali esiti e non limitarsi a richiamare principi giurisprudenziali generici.
- In presenza di radicali vizi di motivazione o di mutamento sostanziale dell'accusa, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio quando emerge che, alla luce degli errori, il fatto non sussiste.
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