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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01443/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita immobiliare stipulato per un immobile edificato in edilizia economica popolare. La parte promissaria acquirente versava solo in parte la caparra confirmatoria pattuita, sostenendo che il prezzo concordato fosse superiore a quello consentito dalla disciplina applicabile. In primo grado erano state respinte le domande di nullità del preliminare e di risoluzione/inefficacia. In appello, invece, la Corte territoriale ha ritenuto parzialmente nullo il preliminare per la clausola prezzo, con sostituzione automatica della clausola nulla ai sensi della normativa codicistica, ma ha poi dichiarato sciolto il contratto per mutuo dissenso, inferendo tale volontà dai comportamenti concludenti delle parti, in particolare dalla mancata integrale corresponsione della caparra e dalla successiva vendita del bene a terzi da parte del promittente venditore. Il ricorrente ha censurato tale esito con cinque motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché il mutuo dissenso non era stato domandato; violazione degli artt. 1350 e 1351 c.c. per difetto di forma del recesso/mutuo dissenso; erronea qualificazione della propria condotta come inadempiente ex artt. 1385, comma 2, e 1362 c.c.; contraddittorietà della motivazione sulla nullità della clausola prezzo e sugli effetti sul contratto; omesso esame del fatto decisivo secondo cui la controparte non avrebbe allegato né provato inadempimenti del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse pronunciato ultra petita dichiarando il mutuo dissenso del contratto in assenza di una specifica domanda di parte e in contrasto con l'orientamento consolidato secondo cui la mera proposizione di contrapposte domande di risoluzione per inadempimento non consente di desumere una volontà reciproca di scioglimento consensuale. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare su una domanda non proposta dalle parti; la declaratoria di mutuo dissenso in assenza di domanda integra ultrapetizione.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la validità formale del preteso recesso/mutuo dissenso; la Corte non decide nel merito per assorbimento.

  • art. 1351 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla forma del preliminare e degli atti dispositivi; questione assorbita.

  • art. 1385, comma 2, c.c.

    Richiamato per contestare la qualificazione della propria condotta come inadempiente e le conseguenze sulla caparra; questione assorbita.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per contestare l'interpretazione della volontà contrattuale e la lettura dei comportamenti delle parti; questione assorbita.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per la nullità del contratto/clausola in relazione alla disciplina sul prezzo; questione assorbita.

  • art. 1419 c.c.

    La Corte d'appello aveva dichiarato la nullità parziale del preliminare limitatamente alla clausola sul prezzo, ritenendola non essenziale.

  • art. 1339 c.c.

    La Corte d'appello aveva ritenuto la sostituzione automatica della clausola nulla con le previsioni di legge.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti dello scioglimento del contratto; questione assorbita.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di ricorso per violazione di legge nei vari motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Usato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo; motivo ritenuto comunque assorbito e, in ogni caso, generico e volto a una nuova valutazione del merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione il giudice non può dichiarare il mutuo dissenso di un contratto se nessuna parte abbia formulato una specifica domanda in tal senso: una tale pronuncia viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • La mera contrapposizione di domande di risoluzione per inadempimento non consente di inferire, da sola, la volontà reciproca delle parti di sciogliere consensualmente il contratto; il mutuo dissenso richiede un autonomo fondamento negoziale o processuale.
  • Quando una statuizione di appello viene cassata per ultrapetizione, restano assorbite le censure che presuppongono la validità logica e giuridica di quella statuizione.
  • Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito: le censure che mirano a una nuova valutazione dei fatti o delle prove, senza specifica indicazione del fatto decisivo omesso, sono inammissibili o comunque non scrutinabili nel merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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