Cassazione Penale, Sentenza n. 3527/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino (giudice del riesame) del 03/03/2022 che aveva confermato, salvo l'aggravante delle finalità mafiose già annullata, la custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. il 28/04/2021 per il reato associativo ex art. 74 DPR 9/10/1990 n. 309 e per ulteriori episodi di detenzione ai fini di spaccio. Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 74 DPR 309/1990, inosservanza dell'art. 273 c.p.p. (criteri di valutazione degli indizi) e vizi di motivazione circa la sussistenza della gravita' indiziaria in relazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
La decisione
Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia, comunicata dai difensori del ricorrente via p.e.c. il 19/10/2022, dopo che il G.U.P. di Torino aveva emesso sentenza di condanna il 17/10/2022. La Corte ha ritenuto che la rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., sia una dichiarazione formale, irrevocabile e recettizia, idonea a determinare l'inammissibilita' dell'impugnazione, impedendo ogni valutazione di merito sui motivi del ricorso. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.500 alla Cassa delle ammende; e' stata disposta la comunicazione della motivazione al detenuto attraverso il direttore dell'istituto di custodia ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
La rinuncia all'impugnazione, se dichiarata nei modi di legge, determina l'inammissibilita' del ricorso; e' una dichiarazione formale, irrevocabile e recettizia
art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che configura il reato associativo in materia di stupefacenti, contestato come titolo di rilevanza per l'applicazione della misura cautelare
Regola i criteri di valutazione della gravita' degli indizi ai fini della cautela; il ricorso denunciava presunta inosservanza o applicazione errata di tale criterio, ma la Corte non ha esaminato il motivo perche' il ricorrente ha rinunciato
Indica la competenza del giudice del riesame che aveva emesso l'ordinanza impugnata
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulla comunicazione della motivazione al detenuto tramite il direttore dell'istituto di custodia, come disposto dalla Corte
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, se formalmente dichiarata dai difensori, produce l'inammissibilita' del ricorso e impedisce alla Corte di esaminare i motivi di merito.
- La dichiarazione di rinuncia e' irreversibile: una volta validamente iscritta non e' possibile riaprire il giudizio di cassazione sullo stesso oggetto.
- La rinuncia puo' comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e, se ricorre soccombenza virtuale, somma alla Cassa delle ammende), salvo prova di mancanza di colpa nella determinazione della rinuncia.
- Se la rinuncia segue una sentenza di condanna in grado precedente (es. G.U.P.), e' opportuno valutare attentamente, con i difensori, l'opportunita' di impugnare: la rinuncia puo' essere scelta strategica ma ha effetti definitivi.
- Per evitare rinunce involontarie o pregiudizievoli, la dichiarazione di rinuncia deve essere resa in forma scritta e sottoscritta dai difensori; in presenza di dubbi sulla regolarita' o sulle conseguenze, e' consigliabile non rinunciare fino a valutazione completa delle alternative
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3471/2023 del 27/01/2023
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3472/2023 del 27/01/2023
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3474/2023 del 27/01/2023
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3476/2023 del 27/01/2023
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3477/2023 del 27/01/2023
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3478/2023 del 27/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →