Cassazione Civile, Ordinanza n. 41035/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso impositivo in materia tributaria, definito nei gradi di merito davanti alla commissione tributaria regionale. I contribuenti hanno impugnato la sentenza d'appello lamentando, con un primo motivo, il difetto assoluto o comunque la motivazione apparente della decisione della CTR, in violazione delle norme processuali sulla motivazione della sentenza, perché il giudice di appello, a fronte delle censure sulla non corretta applicazione del metodo analitico-induttivo, sull'omessa registrazione dei ricavi e sull'illegittimità della sanzione, si era limitato a richiamare quanto affermato dal giudice di primo grado senza svolgere un autonomo esame delle doglianze. Con un secondo motivo era dedotta l'omessa pronuncia su un fatto controverso e decisivo, in relazione alla responsabilità del professionista per l'omessa denuncia dei redditi. L'Agenzia delle Entrate resisteva al ricorso ed era anche ricorrente incidentale, ma il testo fornito non consente di ricavare il contenuto del ricorso incidentale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Ha affermato che la motivazione per relationem è ammissibile solo se consente di percepire le ragioni della decisione in rapporto ai motivi di appello; quando invece il giudice di merito si limita a un rinvio generico e acritico alla sentenza di primo grado, senza illustrare anche sinteticamente le ragioni del proprio convincimento e senza sussumere la fattispecie concreta nella norma, la sentenza è affetta da motivazione apparente o omessa e quindi nulla. Per tale ragione la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla medesima CTR in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
richiede una motivazione della sentenza tributaria idonea a rendere comprensibile il percorso decisionale; il suo mancato rispetto integra vizio di motivazione
la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; il mero rinvio acritico non è sufficiente
la motivazione deve esporre in modo adeguato il fondamento della decisione
il dovere di motivazione è presidio del giusto processo
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
è richiamato come parametro del vizio denunciato, in relazione all'omessa pronuncia su fatto decisivo
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
ricorre per il vizio di nullità della sentenza derivante da motivazione apparente o omessa
Massime di principio
- La motivazione per relationem della sentenza di appello è legittima solo se il rinvio consente di comprendere, in modo autonomo e verificabile, le ragioni della decisione rispetto ai motivi di gravame.
- Integra nullità della sentenza il mero richiamo acritico alla decisione di primo grado o al quadro probatorio, senza una pur sintetica disamina logico-giuridica delle censure di appello.
- Il giudice di appello non può limitarsi a menzionare la norma applicabile o a condividere genericamente la pronuncia precedente: deve effettuare la concreta sussunzione dei fatti nella regola di diritto.
- Quando è accolto il motivo relativo alla nullità della motivazione, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono l'esame del merito.
- In materia tributaria, il sindacato di legittimità sulla motivazione opera anche rispetto alla sentenza della commissione tributaria regionale, che deve esporre le ragioni del rigetto o dell'accoglimento delle doglianze del contribuente.
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