Cassazione Penale, Ordinanza n. 09652/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma dell'11/04/2024. Dal testo emerge che il primo motivo contestava, sotto il profilo soggettivo, l'applicabilità dell'aggravante di cui al comma 1 dell'art. 80 del T.U. stupefacenti; il secondo motivo contestava la determinazione del trattamento punitivo, ritenuta eccessiva o comunque non correttamente commisurata. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambi i motivi non fossero proponibili in sede di legittimità: il primo perché la valutazione della corte di merito sull'aggravante era giuridicamente corretta, coerente con le emergenze processuali e immune da manifeste incongruenze logiche; il secondo perché la motivazione sulla pena era sufficiente, non illogica e frutto di adeguato esame delle deduzioni difensive.
Norme richiamate
L'aggravante prevista dalla disposizione è stata ritenuta correttamente applicata dalla corte di merito; la sua contestazione in cassazione non è stata accolta perché la motivazione sul punto era coerente e logicamente immune da vizi manifesti.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che mirino a una nuova valutazione del merito quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione giuridicamente corretta, coerente e non manifestamente illogica.
- La contestazione dell'applicazione di un'aggravante sotto il profilo soggettivo non è ammissibile in cassazione se la sentenza di merito ha esaminato le risultanze probatorie e ha spiegato in modo non illogico le ragioni della qualificazione giuridica.
- La critica alla dosimetria della pena è inammissibile quando si risolva in una richiesta di rivalutazione del giudizio discrezionale del giudice di merito, in presenza di motivazione sufficiente e di adeguato esame delle deduzioni difensive.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09580/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09582/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09589/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09592/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09593/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_penale · 10 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09639/2025 del 10/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →