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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23022/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale per la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La difesa ha sostenuto che i fatti risalgono al 20 giugno 2015 e che, secondo quanto sollecitato anche dal procuratore generale in appello, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare estinte per prescrizione non solo le contravvenzioni, ma anche il residuo reato, oppure quantomeno motivare sul punto. Chiedeva quindi l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte di appello aveva già escluso la fattispecie più grave di cui all'art. 449, comma 2, c.p., riqualificando il fatto ai sensi del comma 1 e rideterminando la pena in senso favorevole; inoltre, il reato non era prescritto né al momento della decisione di appello né al momento della decisione di legittimità, poiché i termini di prescrizione risultavano raddoppiati ex art. 157, comma 6, c.p., con scadenza al 19 giugno 2030 per un fatto commesso il 20 giugno 2015.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su una tesi incompatibile con il dato normativo in tema di prescrizione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale richiamata.

Norme richiamate

  • art. 449, comma 1, c.p.

    La Corte richiama la riqualificazione del fatto nella fattispecie meno grave prevista da questa disposizione, operata dalla Corte di appello in luogo della fattispecie più grave originariamente contestata.

  • art. 449, comma 2, c.p.

    La Corte di appello ha escluso la sussistenza della fattispecie più grave prevista da questa norma, riqualificando il fatto nel comma 1.

  • art. 157, comma 6, c.p.

    Per il reato in esame i termini di prescrizione risultano raddoppiati; sulla base di tale regola, il fatto del 20 giugno 2015 avrebbe avuto scadenza massima di prescrizione il 19 giugno 2030.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000

    È richiamata per escludere che, nel caso concreto, possa ravvisarsi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione dell'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La deduzione della prescrizione è manifestamente infondata quando il reato, in base alla disciplina applicabile, non sia ancora estinto al momento della decisione impugnata o del giudizio di legittimità.
  • Quando la sentenza di merito riqualifica il fatto in una fattispecie meno grave e ridetermina la pena in melius, la doglianza che pretenda comunque la declaratoria di prescrizione deve confrontarsi con il diverso regime dei termini prescrizionali effettivamente applicabile alla fattispecie residua.
  • Nei reati per i quali la legge prevede il raddoppio dei termini di prescrizione, il calcolo del termine estintivo deve essere effettuato sulla base di tale disciplina speciale, non potendo prescindersi dal relativo aumento dei termini.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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