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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35509/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati erano stati condannati dal Tribunale di Napoli Nord, con sentenza del 7 luglio 2023, confermata dalla Corte di appello di Napoli, per il delitto in concorso di atti sessuali con minorenne previsto dagli artt. 110 e 609-quinquies c.p.; la pena indicata è di quattro anni e sei mesi di reclusione. Hanno proposto ricorso congiunto per cassazione lamentando la genericità e parzialità della motivazione sia quanto agli elementi che avevano fondato la condanna, sia quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. In ordine alla responsabilità, hanno riproposto doglianze già respinte in appello e sollecitato una nuova valutazione del quadro probatorio. La decisione di merito aveva valorizzato, tra l’altro, la consulenza tecnica sulle condizioni di disagio e ipersessualizzazione dei bambini, le relazioni delle operatrici e della responsabile della comunità sulla genuinità del racconto del minore circa il cosiddetto «gioco dell’amore» e sulla compartecipazione di uno degli imputati; l’assenza di riscontri alla chiamata in reità di altri soggetti non era stata ritenuta tale da infirmare l’attendibilità complessiva del narrato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto alla responsabilità, le doglianze ripetevano quelle già esaminate e respinte in appello e chiedevano una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha rilevato che le decisioni di primo e secondo grado costituivano una doppia conforme e che la motivazione d’appello, anche mediante richiamo a quella di primo grado, aveva valutato analiticamente gli elementi probatori e le contestazioni difensive senza illogicità. Ha ritenuto inoltre corretto il diniego delle attenuanti generiche, motivato con l’assenza di elementi positivi, precisando che il solo stato di incensuratezza non è sufficiente a fondarne la concessione. Per ciascun ricorrente sono state poste a carico le spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi una causa di inammissibilità non imputabile.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 07/07/2023, che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX in ordine al delitto di cui agli artt.110 e609-quinqies cod. pen., alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione.

    La norma è indicata quale base della contestazione in concorso; la decisione non sviluppa un’autonoma interpretazione dei requisiti del concorso di persone.

  • art. 609-quinquies c.p.

    la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 07/07/2023, che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX in ordine al delitto di cui agli artt.110 e609-quinqies cod. pen., alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione.

    La norma individua il delitto contestato, ma la Corte decide sull’ammissibilità delle censure e non formula una distinta interpretazione della fattispecie sostanziale.

  • art. 62-bis c.p.

    il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo in presenza dell’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato

    Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi sull’assenza di elementi positivi; la sola incensuratezza dell’imputato non basta a giustificarne la concessione.

  • art. 616 c.p.p.

    al la declaratoria d’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando non risulti l’assenza di colpa nella causa d’inammissibilità, il versamento alla Cassa delle ammende della somma determinata equitativamente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il controllo riguarda la tenuta logica e la completezza della motivazione, non consente una nuova valutazione del materiale probatorio né dei singoli elementi isolatamente considerati.
  • Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi, ai fini del controllo di ammissibilità le motivazioni possono essere valutate congiuntamente, tenendo conto anche dei richiami della sentenza d’appello alla decisione di primo grado.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi di segno positivo; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente per concederle.
  • Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso conseguono le spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella causa d’inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieAtti sessuali con minorenneCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiReati sessualiParte generaleProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

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