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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31152/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La società creditrice aveva promosso un’espropriazione di crediti presso terzi contro un soggetto nei confronti del quale disponeva di un titolo esecutivo formatosi, però, contro il padre di quest’ultimo. Il debitore esecutato ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo di non essere erede puro e semplice del de cuius e quindi di non essere legittimato a subire l’esecuzione. L’opposizione è stata accolta in primo grado e la decisione è stata confermata in appello. La creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma il ricorso non esponeva in modo sufficiente i fatti di causa e, soprattutto, non indicava il terzo pignorato né chiariva se e quali dichiarazioni di quantità fossero state rese nel procedimento esecutivo, impedendo alla Corte di verificare il contraddittorio e l’eventuale presenza di ulteriori litisconsorti necessari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente il difetto di specificità e di sommaria esposizione dei fatti ex art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., perché dal ricorso non era possibile ricostruire con sufficiente chiarezza la vicenda sostanziale e processuale, né verificare la corretta instaurazione del contraddittorio. In particolare, nei giudizi di opposizione all’esecuzione relativi a espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario; l’omessa indicazione del terzo pignorato nel ricorso impediva il controllo richiesto e rendeva il ricorso inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, perché l’intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    è richiamato come base dell’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore esecutato

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti e gli elementi necessari a consentire alla Corte una completa cognizione della controversia senza ricorrere ad altre fonti

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e per la memoria depositata dalla ricorrente

  • art. 543 c.p.c.

    richiamato per qualificare l’espropriazione presso terzi

  • art. 102 c.p.c.

    evocato in relazione al litisconsorzio necessario del terzo pignorato nei giudizi di opposizione esecutiva

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    richiamato per indicare il limite al rilievo officioso di questioni processuali in presenza di lacune del ricorso

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, i requisiti di specificità e di sommaria esposizione del fatto non sono formalismi, ma presidi funzionali a consentire alla Corte di comprendere immediatamente il fatto sostanziale e processuale controverso e la portata delle censure.
  • In materia di opposizioni esecutive relative a espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario; la sua mancata evocazione o l’omessa chiara indicazione della sua identità può determinare l’inammissibilità del ricorso per cassazione se ciò impedisce il controllo sul contraddittorio.
  • Quando il ricorso non consente di individuare con precisione i soggetti necessari del processo esecutivo e le sue principali articolazioni, la Corte non può ricostruire aliunde il fatto di causa né rimettere la causa al giudice di primo grado per integrare il contraddittorio.
  • In presenza di gravi lacune espositive del ricorso, la Corte può arrestarsi alla declaratoria di inammissibilità senza esaminare i motivi di merito.
  • Nei giudizi in cui l’intimato non svolga attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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