Cassazione Penale, Sentenza n. 35868/2025 del 03/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Genova dell'11/03/2025 che aveva dichiarato inammissibili le istanze, principale e subordinate, di applicazione della disciplina del reato continuato proposte da Noureddine Malki. Il Tribunale aveva ritenuto che le domande fossero mera riproposizione di questioni già decise relativamente alle prime cinque sentenze indicate nell'istanza e che le decisioni irrevocabili pregresse impedivano la verifica dell'unico disegno criminoso con riferimento agli altri fatti richiamati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Genova in diversa composizione. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale carente perché ha prefigurato un'insussistente causa di inammissibilità senza esaminare separatamente le decisioni sopravvenute e senza valutare se il cumulo/sopravvenienza di ulteriori condanne costituisse un elemento nuovo idoneo a riconsiderare il nesso ideativo e volitivo (art. 81 c.p.) tra i reati. La Corte ha inoltre richiamato l'onere del giudice di verificare la continuazione anche per gruppi di reati cronologicamente prossimi o omogenei e ha disposto il rinvio a diverso collegio secondo i limiti imposti da Corte Cost. n.183/2013.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Consente al giudice di dichiarare inammissibile una istanza che costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata; la Corte precisa però che la preclusione non opera se la nuova istanza deduce fatti o questioni non esaminati nella precedente decisione.
Rilevante per la verifica dell'unico disegno criminoso (continuazione). La Corte richiama la necessità di valutare il nesso ideativo e volitivo tra i fatti anche alla luce di nuovi elementi o di sopravvenienze.
Norma sul cumulo delle pene e sull'esecuzione di provvedimenti di pene concorrenti; la sopravvenienza di un provvedimento di cumulo può costituire elemento nuovo che giustifica la rinnovata valutazione della continuazione.
Corte Cost. n. 183/2013
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni che non vietavano la partecipazione al giudizio di rinvio del medesimo giudice che aveva pronunciato sull'istanza di continuazione; perciò la Cassazione ha disposto il rinvio a diverso collegio.
Giurisprudenza Cassazione - Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024
Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024
Principio secondo cui l'inammissibilità per mera riproposizione non opera se la nuova richiesta deduce fatti non esaminati nella precedente decisione (es. nuova condanna che può fungere da "collante").
Giurisprudenza Cassazione - Sez. 1, n. 44564 del 18/10/2019 (Valentino)
Sez. 1, n. 44564 del 18/10/2019
La sopravvenienza di un provvedimento di cumulo, anche se include reati già valutati, è elemento nuovo che impone rivalutazione del nesso tra i fatti per la continuazione.
Giurisprudenza Cassazione - Sez. 1, n. 7333 del 09/11/2012 (Di)
Sez. 1, n. 7333 del 09/11/2012
Conferma che la domanda non è meramente ripropositiva quando intervengano decisioni sopravvenute che richiedono nuova valutazione del vincolo tra reati.
Giurisprudenza Cassazione - Sez. 1, n. 15625 del 10/01/2023 (Kriz)
Sez. 1, n. 15625 del 10/01/2023
Il lungo arco temporale non esime il giudice dall'esaminare la continuazione per singoli gruppi di reati cronologicamente prossimi, tenendo conto tipologia, causali e contiguità spaziale.
Massime di principio
- La dichiarazione di inammissibilità per mera riproposizione non può essere adottata se la nuova istanza deduce fatti, condanne o provvedimenti sopravvenuti che non sono stati esaminati nella precedente decisione: tali elementi possono giustificare una nuova valutazione.
- La sopravvenienza di un provvedimento di cumulo delle pene (ex art. 663 c.p.p.) è un elemento nuovo che può cambiare la valutazione del nesso ideativo e volitivo tra reati e quindi rendere ammissibile una nuova domanda di riconoscimento della continuazione.
- Il giudice dell'esecuzione ha l'onere di esaminare separatamente le pronunce pregresse e le eventuali ulteriori decisioni sopravvenute per verificare se, anche solo per alcuni gruppi di reati, sussista il vincolo della continuazione (art. 81 c.p.): non basta un richiamo generico a precedenti pronunce irrevocabili.
- La mera ampiezza temporale della serie di reati non esclude la possibilità di riconoscere la continuazione per sotto-gruppi di fatti cronologicamente e tipologicamente prossimi; vanno considerati indici quali similità di tipologia, causali e contiguità spaziale.
- In caso di annullamento per vizi relativi alla composizione, il giudizio di rinvio deve svolgersi in diversa composizione, conformemente ai limiti posti dalla Corte Costituzionale (per evitare che il medesimo giudice partecipi al giudizio di rinvio dopo aver già deciso sull'istanza).
- Prassi consigliata per il difensore: se sopravvengono condanne o provvedimenti di cumulo, formulare chiaramente come questi costituiscano elemento novativo e indicare i reati che fungono da "collante" per il disegno criminoso, affinché la nuova istanza non sia considerata mera riproposizione.
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