Cassazione Civile, Ordinanza n. 41426/2021 del 23/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di agenzia intercorso per circa undici anni tra l’agente e la società, nel quale gli eredi dell’agente avevano chiesto il pagamento di provvigioni asseritamente non corrisposte, dell’indennità di fine rapporto e dell’indennità sostitutiva del preavviso. La Corte d’appello, riformando il Tribunale, aveva rigettato integralmente le pretese, ritenendo: non operante il principio di non contestazione rispetto ai documenti prodotti, ma solo ai fatti allegati; non intelligibili i criteri di calcolo esposti; non dimostrato, anche alla luce della consulenza tecnica d’ufficio, che la documentazione contabile provasse il credito per provvigioni; infondata la pretesa al preavviso per la stipulazione di contratti annuali e per mancanza di prova di una reiterazione fraudolenta; infondata anche l’indennità di fine rapporto, perché non risultavano nuovi clienti, sviluppo sensibile degli affari con i clienti esistenti o vantaggi sostanziali persistenti per la mandante. In cassazione le ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il CTU aveva erroneamente giudicato inidonea la documentazione prodotta e che la Corte territoriale aveva trascurato il precedente favorevole del Tribunale, l’ordinanza che aveva incaricato il CTU di computare le differenze provvigionali sulla base della documentazione in atti e il mancato disconoscimento della documentazione stessa, anche con riferimento a clienti fuori zona.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che le censure, formalmente prospettate come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., miravano in realtà a contestare la valutazione di merito della prova documentale e l’accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Inoltre, le doglianze non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché insistevano sulla mancata contestazione dei documenti, senza confrontarsi con il limite applicativo del principio di non contestazione, riferito ai fatti allegati e non ai documenti, né con l’ulteriore rilievo della scarsa intellegibilità dei parametri di calcolo e con il difetto di specificità del ricorso. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione è configurabile solo se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei casi consentiti; non basta dissentire dalla valutazione comparativa delle prove.
La violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento quando la prova è soggetta a regola legale; non è censurabile in cassazione il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento, salvo i limiti del vizio motivazionale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La doglianza è stata inquadrata come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che in realtà mirava a contestare l’accertamento di fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione residua solo nei ristretti limiti attualmente consentiti, non potendo essere utilizzato per riesaminare il merito della prova.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: essa è configurabile solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall’ordinamento.
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti allegati e non si estende automaticamente ai documenti prodotti in giudizio.
- In cassazione il motivo deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se omette di censurare una ratio autonoma e decisiva, il ricorso è inammissibile.
- La critica alla consulenza tecnica d’ufficio o alla valutazione della documentazione è inammissibile quando si risolve in un mero dissenso sull’apprezzamento di merito compiuto dal giudice.
- Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nell’individuazione delle fonti del convincimento, nella selezione delle prove e nella scelta di quelle ritenute più attendibili e persuasive.
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