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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35068/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato, nato in Gambia il 1° febbraio 1999, ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Bari del 7 luglio 2025. Il ricorso censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il testo non riporta ulteriori dettagli sui fatti, sul reato contestato o sulle specifiche argomentazioni difensive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure sul diniego delle attenuanti generiche: la sentenza impugnata era sorretta da motivazione adeguata, sufficiente e non illogica e conteneva un puntuale esame delle deduzioni difensive. Il giudizio di merito non era quindi censurabile in sede di legittimità. In applicazione dell’art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente alle conseguenze previste da tale disposizione; il testo fornito non consente di determinare l’eventuale importo.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    le censure prospettate afferenti al diniego delle generiche sono manifestamente infondate atteso che la sentenza impugnata appare sorretta da adeguata sufficiente e non illogica motivazione e da un puntuale esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede

    Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la decisione di merito è adeguatamente e non illogicamente motivata e dà puntualmente conto delle deduzioni difensive.

  • art. 616 c.p.p.

    rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Il diniego delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione quando il giudice di merito lo abbia motivato in modo adeguato, sufficiente e non illogico, esaminando puntualmente le deduzioni difensive.
  • Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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