Cassazione Penale, Sentenza n. 10603/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano sulle domande risarcitorie ex art. 35-ter ord. pen. relative a vari periodi di detenzione. Il ricorrente denunciava violazione di legge (art. 3 CEDU, artt. 2, 3, 27 comma 3 Cost., artt. 35-ter e 41-bis ord. pen.) e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse fondato il rigetto o la valutazione negativa su note informative generiche fornite dalle direzioni carcerarie (in particolare per Pianosa, Parma e Milano Opera), ignorando o non valutando correttamente relazioni più specifiche o elementi probatori prodotti dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato a questioni di diritto e alla verifica di motivazione inesistente o meramente apparente; le censure del ricorrente attengono principalmente alla valutazione di fatto e alla motivazione del Tribunale, che la Corte ha giudicato puntuale, coerente e idonea a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico. In particolare, la Corte ha condiviso le valutazioni del Tribunale circa le condizioni materiali nelle celle (allocazione, superficie individuale, presenza di bagno e doccia, aerazione ecc.) per gli istituti di Pianosa, Parma e Milano Opera, ritenendo non probanti o datate le informazioni contrarie prodotte dalla difesa. Per tali ragioni il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Regola il rimedio risarcitorio per la detenzione in condizioni incompatibili con l'art. 3 CEDU; la Corte ricorda che il ricorso per cassazione avverso decisioni su art. 35-ter è ammesso solo per vizio di diritto o motivazione inesistente/apparente
Disciplina il regime carcerario speciale; la valutazione delle condizioni concrete di esecuzione (allocazione, metratura, servizi) è rimessa al giudice di merito e le informazioni dell'amministrazione penitenziaria sono utilizzabili per tale valutazione
art. 3 CEDU
Garantisce il divieto di trattamenti inumani o degradanti; è il parametro di riferimento per le domande risarcitorie ex art. 35-ter, ma l'accertamento delle violazioni richiede prova specifica e valutazione di merito
artt. 2, 3, 27 comma 3 Cost.
Richiamati come valori costituzionali correlati alla dignità umana e al trattamento dei detenuti; la Corte osserva che le contestazioni tecniche sulla condizione detentiva vanno valutate in fatto dal giudice di merito
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Imposta l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte precisa che solo la motivazione inesistente o meramente apparente è sindacabile in Cassazione ai sensi di legge
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Prevedono i motivi di ricorso per cassazione: violazione di legge (lett. b) e vizio della motivazione (lett. e); la Corte delimita l'ambito di sindacabilità delle valutazioni di fatto e della motivazione
Norma che regola la condanna alle spese del ricorrente soccombente; applicata dalla Corte alla luce del rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro decisioni su domande ex art. 35-ter è ammesso prevalentemente per questioni di diritto: non si rivedono in Cassazione le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito salvo la presenza di motivazione inesistente o meramente apparente
- Per contestare in sede di legittimità la valutazione sulle condizioni detentive occorre dimostrare che la motivazione del giudice di merito sia priva dei minimi requisiti di coerenza e completezza o che ometta di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo e non considerato
- Le informazioni fornite dall'amministrazione penitenziaria sulle condizioni materiali della detenzione hanno efficacia probatoria rilevante; la difesa deve produrre elementi specifici, aggiornati e individualizzanti per confutarle
- Relazioni datate o generiche (es. precedenti di molti anni) hanno scarso potere confutatorio rispetto a dati amministrativi più recenti e tecnicamente specifici
- Le doglianze generiche o aspecifiche sul calcolo di superfici o sulla descrizione delle celle sono in genere inammissibili in Cassazione se non corredate da dati precisi che dimostrino l'errore
- Chi propone ricorso in Cassazione deve tenere presente il rischio di condanna alle spese processuali se il ricorso risulta infondato o manifesta tratti di inammissibilità
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