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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10603/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano sulle domande risarcitorie ex art. 35-ter ord. pen. relative a vari periodi di detenzione. Il ricorrente denunciava violazione di legge (art. 3 CEDU, artt. 2, 3, 27 comma 3 Cost., artt. 35-ter e 41-bis ord. pen.) e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse fondato il rigetto o la valutazione negativa su note informative generiche fornite dalle direzioni carcerarie (in particolare per Pianosa, Parma e Milano Opera), ignorando o non valutando correttamente relazioni più specifiche o elementi probatori prodotti dalla difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato a questioni di diritto e alla verifica di motivazione inesistente o meramente apparente; le censure del ricorrente attengono principalmente alla valutazione di fatto e alla motivazione del Tribunale, che la Corte ha giudicato puntuale, coerente e idonea a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico. In particolare, la Corte ha condiviso le valutazioni del Tribunale circa le condizioni materiali nelle celle (allocazione, superficie individuale, presenza di bagno e doccia, aerazione ecc.) per gli istituti di Pianosa, Parma e Milano Opera, ritenendo non probanti o datate le informazioni contrarie prodotte dalla difesa. Per tali ragioni il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 35-ter ord. pen.

    Regola il rimedio risarcitorio per la detenzione in condizioni incompatibili con l'art. 3 CEDU; la Corte ricorda che il ricorso per cassazione avverso decisioni su art. 35-ter è ammesso solo per vizio di diritto o motivazione inesistente/apparente

  • art. 41-bis ord. pen.

    Disciplina il regime carcerario speciale; la valutazione delle condizioni concrete di esecuzione (allocazione, metratura, servizi) è rimessa al giudice di merito e le informazioni dell'amministrazione penitenziaria sono utilizzabili per tale valutazione

  • art. 3 CEDU

    Garantisce il divieto di trattamenti inumani o degradanti; è il parametro di riferimento per le domande risarcitorie ex art. 35-ter, ma l'accertamento delle violazioni richiede prova specifica e valutazione di merito

  • artt. 2, 3, 27 comma 3 Cost.

    Richiamati come valori costituzionali correlati alla dignità umana e al trattamento dei detenuti; la Corte osserva che le contestazioni tecniche sulla condizione detentiva vanno valutate in fatto dal giudice di merito

  • art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    Imposta l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte precisa che solo la motivazione inesistente o meramente apparente è sindacabile in Cassazione ai sensi di legge

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Prevedono i motivi di ricorso per cassazione: violazione di legge (lett. b) e vizio della motivazione (lett. e); la Corte delimita l'ambito di sindacabilità delle valutazioni di fatto e della motivazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese del ricorrente soccombente; applicata dalla Corte alla luce del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro decisioni su domande ex art. 35-ter è ammesso prevalentemente per questioni di diritto: non si rivedono in Cassazione le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito salvo la presenza di motivazione inesistente o meramente apparente
  • Per contestare in sede di legittimità la valutazione sulle condizioni detentive occorre dimostrare che la motivazione del giudice di merito sia priva dei minimi requisiti di coerenza e completezza o che ometta di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo e non considerato
  • Le informazioni fornite dall'amministrazione penitenziaria sulle condizioni materiali della detenzione hanno efficacia probatoria rilevante; la difesa deve produrre elementi specifici, aggiornati e individualizzanti per confutarle
  • Relazioni datate o generiche (es. precedenti di molti anni) hanno scarso potere confutatorio rispetto a dati amministrativi più recenti e tecnicamente specifici
  • Le doglianze generiche o aspecifiche sul calcolo di superfici o sulla descrizione delle celle sono in genere inammissibili in Cassazione se non corredate da dati precisi che dimostrino l'errore
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve tenere presente il rischio di condanna alle spese processuali se il ricorso risulta infondato o manifesta tratti di inammissibilità

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